La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 9101 depositata il 3 marzo 2023 ha esaminato la questione relativa alla posizione del terzo estraneo al reato nei casi di confisca di beni di interesse storico e artistico oggetto di illecito trasferimento all’estero di cose di interesse storico o artistico.
Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino rigettava l’opposizione ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen proposta nell’interesse di O.V. e A.A. avverso il provvedimento in data del Giudice dell’esecuzione; con tale ultimo provvedimento era stata rigetta l’istanza di revoca della confisca disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in sede di archiviazione del reato di cui all’art. 174 d. lgs 42/2004 (avente ad oggetto il dipinto “Gentiluomo col cappello“, opera da alcuni esperti attribuita a Tiziano Vecellio e da altri ad autore italiano del secolo XVI).
Decisione
La Suprema Corte ricorda in primis il chiaro indirizzo esegetico, secondo cui sui beni culturali vige una presunzione di proprietà pubblica con la conseguenza che essi, sulla base di una oramai ultrasecolare tradizione normativa, appartengono allo Stato italiano in virtù della legge (legge n. 364 del 1909; regio decreto n. 363 del 1913; legge n. 1089 del 1939; articoli 826, comma 2, 828 e 832 del codice civile), la cui disciplina è rimasta sostanzialmente invariata anche a seguito della introduzione del decreto legislativo n. 42 del 2004.
Sono fatte salve ipotesi tassative e particolari, nelle quali il privato che intenda rivendicare la legittima proprietà di reperti archeologici o comunque di beni qualificabili come culturali deve fornire la relativa, rigorosa prova, dimostrando, alternativamente che:
1) reperti gli siano stati assegnati in premio per il loro ritrovamento;
2) i reperti gli siano stati ceduti dallo Stato;
3) i reperti siano stati acquistati in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 364 del 1909.
Le Sezioni civili della cassazione (Sez. 1, 10 febbraio 2006, n. 2995) hanno affermato che la legislazione di tutela dei beni culturali, in particolare dei beni archeologici (ma il principio vale anche per gli atri beni di interesse storico-artistico), è informata al presupposto fondamentale, in considerazione dell’importanza che essi rivestono (anche alla luce della tutela costituzionale del patrimonio storico – artistico garantita dall’art. 9 Cost.), dell’appartenenza di detti beni allo Stato, per cui l’art. 826, comma 2, cod. civ. assegna al patrimonio indisponibile dello Stato “le cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate“: disciplina confermata dalla legge. n. 1089 del 1939, artt. 44, 46, 47 e 49, cui rinvia l’art 932, comma 2, cod. civ.
E tale presunzione di proprietà statale non crea un’ingiustificata posizione di privilegio probatorio perché siffatta presunzione si fonda, oltre che sull’ id quod plerumque accidit anche su una “normalità normativa” sicché, opponendosi una circostanza eccezionale, idonea a vincere la presunzione, deve darsene la prova (così, in motivazione, Sez. 3 n. 42458 cit.).
Da tanto deriva la finalità prioritariamente recuperatoria della confisca stabilita dall’art. 174, comma 3, del d. lgs n. 42 del 2004 (la norma, ora trasfusa nell’art. 518 duodevicies cod.pen. per effetto dell’inserimento del Titolo VIII bis del codice penale a norma dell’art. 1 comma 1) lett b) legge 9 marzo 2022 n. 22, si poneva in una relazione di continuità normativa con l’art. 123, comma 3, del d.lgs n. 490 del 1999 e con il preesistente art. 66 della legge n. 1089 del 1939 i quali, parimenti, prevedevano la confisca del bene culturale che fosse stato illegittimamente esportato verso Paesi esteri); essendo questa volta a ripristinare materialmente la situazione di dominio che, ex lege, lo Stato vanta sui beni in questione, situazione di dominio evidentemente violata attraverso la illecita esportazione del bene in discorso al di fuori dei confini dello Stato.
E’ stato, quindi, affermato opportuno il condivisibile principio di diritto, secondo cui, ai fini dell’applicabilità della confisca relativa a beni di interesse storico e artistico oggetto di illecito trasferimento all’estero, prevista dall’art. 174 del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (ora trasfuso nell’art. 518 undecies cod.pen. per effetto dell’inserimento del Titolo VIII bis del codice penale a norma dell’art. 1 comma 1) lett b) legge 9 marzo 2022 n. 22), non rilevano i principi affermati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella sentenza del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, in quanto, trattandosi di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, il provvedimento ablativo non incide sul diritto di proprietà privata.
In conseguenza di ciò, la relativa confisca deve essere obbligatoriamente disposta anche se il privato non è responsabile dell’illecito o comunque non ha riportato condanna, fatta salva la sola eccezione che la cosa appartenga a persona estranea al reato, poiché trattasi di misura recuperatoria di carattere amministrativo la cui applicazione è rimessa al giudice penale a prescindere dall’accertamento di una responsabilità penale.
Si è osservato che non a caso, infatti l’articolo 174 decreto legislativo n. 42 del 2004, stabilisce che la confisca ha luogo ai sensi della disciplina prevista dalla legge doganale, in base alla quale la misura di sicurezza viene disposta anche nell’ipotesi di sentenza di proscioglimento o di non punibilità, quindi a prescindere da una sentenza di condanna, come invece sarebbe stato necessario nel caso si fosse richiamato l’art. 240 codice penale, essendo stata fatta salva solo l’ipotesi che i beni appartengano a persone estranee al reato, quale ad esempio la persona che abbia acquistato in buona fede (Sez.3, n. 19692 del 21/03/2018,Rv. 272870 – 01; Sez. 3, n. 42458 del 10/06/2015, Rv. 265046-01 e Rv.265047 – 01, in fattispecie di decreto di archiviazione emesso per intervenuta prescrizione del reato; Sez. 3, n. 49438 del 04/11/2009, Rv.245862 – 01, con riferimento al previgente art. 123, comma 3, del d.lgs. n. 190 del 1999).
Quanto alla posizione del terzo estraneo al reato, si è affermato che, in tema di illecito trasferimento all’estero di cose di interesse storico o artistico, la confisca prevista dall’art. 174, comma terzo, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve essere disposta obbligatoriamente, salvo che la cosa appartenga a un soggetto estraneo al reato il quale, tuttavia, in caso di collegamento del proprio diritto con l’altrui reato, ha l’onere di provare il proprio affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza sulla liceità della provenienza del bene che renda scusabile l’ignoranza o il difetto di diligenza. (Sez.3, n. 11269 del 10/12/2019, dep.02/04/2020, Rv.278764 – 02) e che non può ritenersi estraneo alla commissione del reato – e, pertanto, non destinatario della confisca obbligatoria del bene ai sensi dell’art. 174 d.lgs. n. 42 del 2004 – non solo colui che, con il suo comportamento, anche solo colposo, abbia dato causa al fatto costituente illecito penale, ma anche colui che abbia tratto consapevole giovamento dalla sua commissione, dovendosi individuare il contenuto di tale giovamento in qualsivoglia condizione di favore, pure non materiale, derivata dal fatto costituente reato (Sez.3, n. 22 del 30/11/2018, dep.02/01/2019, Rv. 274745 – 04).
Nel caso di specie, la motivazione dell’ordinanza impugnata è in linea con i suesposti principi di diritto.
Il giudice dell’esecuzione ha correttamente evidenziato che sebbene il procedimento penale non si sia concluso con una affermazione di responsabilità, la confisca va disposta in considerazione del carattere obbligatorio della stessa e della commissione del reato di illecito trasferimento all’estero di cose di interesse storico o artistico, a nulla rilevando la mancata individuazione degli autori del reato o il fatto che il reato risulti estinto per prescrizione.
