Il Tutor deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità (di Riccardo Radi)

Il Tutor e l’annullamento delle contravvenzioni per eccesso di velocità. Ma vi siete impazziti, direte.

Ancora no, premetto che i limiti di velocità devono essere rispettati ma alle volte capita che per arrivare in tempo in tribunale, si possa incorrere in sanzioni.

Allora cari avvocati che girovagate per l’Italia tra un tribunale e l’altro, la cassazione sezione 2 civile con la sentenza numero 6579 depositata il 6 marzo 2023 ha stabilito che anche il tutor deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità, come gli altri strumenti di rilevamento elettronico.

La Suprema Corte ricorda la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015 che ha imposto i controlli per garantire la sicurezza sulle strade, vale per tutti i dispositivi e le postazioni di misurazione, fisse e mobili, in quanto soggetti a obsolescenza ed esposti alle intemperie.

La giurisprudenza della cassazione ha in effetti, ed in più occasioni, rilevato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, ivi incluse quelle rientranti nella tipologia oggetto di causa (Cass. n. 533/2018), essendo irrilevante (cfr. Cass. n. 40627/2021) che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi – palesandosi la necessità di dimostrare o attestare con apposite certificazioni di omologazione e conformità il loro corretto funzionamento (conf. Cass. n. 24757/2019; Cass. n. 29093/2020).

Se il trasgressore contesta l’affidabilità dell’apparecchio, spetta all’amministrazione dimostrare che le verifiche necessarie sono state compiute: non basta l’attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, (Cass. n. 35830/2021), poiché le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento.

In particolare, è stato precisato che (Cass. n. 14597/2021) detta prova non possa essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del 09/07/2018, non massimata), aggiungendosi che la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell’apparecchio non è ricavabile dal verbale di contravvenzione, il quale “… non riveste fede privilegiata – e quindi non fa fede fino a querela di falso – in ordine all’attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, allorché e nell’istante in cui l’eccesso di velocità è rilevato” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018).

E’ quindi a carico della Pubblica Amministrazione, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell’omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento. In presenza di detti elementi, di per sé sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell’apparato di rilevazione della velocità – circostanza, quest’ultima, che costituisce elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria – spetta alla parte sanzionata l’onere della prova contraria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29093 del 18/12/2020, non massimata; anche Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 3538 dell’11/02/2021, non massimata, che ha confermato la sufficienza della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della P.A., al fine di dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell’apparato).