L’avviso all’indagato di affidarsi al giudice condito con suggerimenti di come fare per non retribuire il difensore d’ufficio ha fatto il giro d’Italia ed è planato anche in Parlamento.
C’è stata, a parole, una levata di scudi: comunicati, pensose interviste, proclami, lettere ed interlocuzioni ai massimi livelli ed oggi c’è l’udienza.
Naturalmente, Terzultima Fermata ci sarà e vi racconterà l’esito nel pomeriggio.
Ci aspettiamo di trovare picchetti di protesta fuori dall’aula, comitati per la difesa del difensore d’ufficio, austeri e compiti rappresentanti delle varie organizzazioni e associazioni forensi Coa, Ocf, Cnf, Camere che con toga inamidata imbracciano intonsi codici declamando il verbo: “La difesa è inviolabile”.
Stuoli di vedovi/e del giusto processo che ascoltano le declamazioni e assentono con severi cenni del capo.
I più esagitati si copriranno il capo con il bianco bavaglino in segno di lutto per la morte del processo e c’è chi con sprezzo del pericolo si taglierà i cordoni della toga per lanciarli contro la porta dell’aula urlando a squarcia gola “mi immolo in difesa del processo”.
Secondo voi ci sarà tutto questo?
Personalmente ne dubito e per favore non dicano di non sapere che oggi ci sarà l’udienza perché è il segreto di Pulcinella.
A Roma si direbbe in altro modo ma mi taccio per non far sobbalzare il mio coautore.
Vedremo e vi racconteremo come al solito.
Intanto ricordiamo che oltre agli avvisi di rito abbiamo l’avviso a tener lontano il difensore dal procedimento e badate bene che per farlo il giudice consiglia all’indagato di “documentarlo” a futura memoria.: “avvisa la persona indagata che è suo diritto non partecipare all’udienza come sopra fissata, è doveroso per legge per il Giudice in relazione alla stessa, ove non dia mandato ad un Difensore di fiducia, nominare e citare per l’udienza (come viene fatto con il presente atto) un Difensore d’ufficio che per legge (art. 31 disp. Att. c.p.p.) ha diritto di chiedere una retribuzione alla persona indagata che ha difeso e per la quale sia comparso all’udienza sopra indicata.
La persona indagata che, come suo diritto, non voglia comparire all’udienza e voglia limitarsi ad attendere la decisione del Giudice senza trovarsi nella condizione di dover retribuire il Difensore d’ufficio, contatti quindi il Difensore come sopra nominatole e lo inviti espressamente e formalmente, a mezzo Posta Elettronica Certificata o racc. A.R. o in altro documentato modo, a non comparire all’udienza fissata ed in generale a non svolgere alcuna attività difensiva”.
Chiosiamo sottolineando che non è l’iniziativa di un singolo magistrato, così tanto per ricordarlo.
