Un avvocato subisce un processo per truffa ed infedele patrocinio perché nella sua qualità di patrocinatore, si è reso infedele ai suoi doveri professionali, non depositando il ricorso in sede di appello, nonostante avesse ricevuto la relativa procura alle liti ed anzi utilizzando una firma in bianco dell’assistito per depositare la rinuncia all’appello.
La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 9382 depositata il 6 marzo 2023 si è occupata della vicenda.
All’avvocato era, inoltre, contestato come scrive la cassazione: “il reato di truffa, perché, inducendo in errore D.V., circa la possibilità di proporre l’atto di ricorso in appello, si procurava un ingiusto profitto facendosi consegnare dalla medesima persona offesa la somma di euro 300,00 finalizzata al pagamento del contributo unificato. Con artifici e raggiri consistiti nel consegnare copia del ricorso in appello a D.V. e nel fare firmare la relativa procura alle liti senza poi dare materialmente seguito al deposito degli atti nei termini di legge”.
L’avvocato evita conseguenze penali grazie al decorso della prescrizione rilevata nei giudizi di merito che hanno ritenuto corretta la indicazione “del tempus commissi delicti nel 18 febbraio 2013 poiché in tale data si era verificato il primo nocumento per D.V. e cioè la richiesta di corresponsione da parte di R. della somma di euro 300,00 finalizzata al pagamento del contributo unificato e la richiesta di apporre la firma su un foglio bianco, ove asseritamente doveva apporre la procura ad appellare, che, invece, utilizzò per rinunciare all’appello”.
La Suprema Corte si sofferma sul perfezionamento dell’ipotesi di infedele patrocinio osservando che il delitto di cui all’art. 380, primo comma, cod. pen. richiede, per il suo perfezionamento, in primo luogo, una condotta del patrocinatore irrispettosa dei doveri professionali stabiliti, per fini di giustizia, a tutela della parte assistita e, in secondo luogo, un evento che implichi un nocumento agli interessi di quest’ultimo. Pertanto, poiché l’evento del reato di patrocinio infedele va identificato con il nocumento arrecato al patrocinato, è da tale data che il reato può ritenersi consumato ed è quindi da tale momento che inizia a decorrere il termine di prescrizione (vedi, Sez. 2, 14/02/2019, Rv. 275383).
In merito alla nozione di nocumento, è già stato osservato da parte della giurisprudenza di legittimità che lo stesso può essere costituito anche dal mancato conseguimento di vantaggi formanti oggetto di decisione assunte dal giudice nelle fasi intermedie o incidentali di una procedura (Sez. 6, n. 8617 del 30/01/2020, Rv. 278710 – 01; Sez. 6, n. 2689 del 19/12/1995, Rv. 204509 – 01).
Per quanto interessa nel caso in esame, è bene rimarcare anche che il nocumento, per poter assumere rilevanza, deve essere conseguente alla violazione dei doveri professionali, non potendo evidentemente essere presi in considerazione effetti pregiudizievoli derivanti da ragioni diverse, eziologicamente non dipendenti dalle suddette violazioni deontologiche.
Si deve, inoltre, considerare che nell’ambito del rapporto professionale e durante lo svolgimento del procedimento giudiziario, tenuto conto delle diverse fasi in cui esso si articola, si possono individuare eventi pregiudizievoli per la parte assistita anche indipendenti dall’esito favorevole o sfavorevole del giudizio, potendo rilevare anche il mero ritardo della definizione del procedimento, o anche una semplice preclusione processuale conseguente alla scadenza di un termine che abbia reso impossibile per la parte allegare una prova a suo favore o comunque di esercitare una facoltà spettante alla stessa quale parte processuale, e potendo rientrare nella nozione di nocumento anche la c.d. “perdita di chances“, consistente nella perdita di una concreta occasione favorevole al conseguimento di un bene determinato o di un risultato positivo.
