Stupefacenti e misura espulsione dello straniero: non basta la pericolosità sociale se non si procede all’esame comparativo della condizione familiare (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 9103 depositata il 3 marzo 2023 ha ribadito che il giudice in materia di stupefacenti prima di procedere alla misura di sicurezza dell’espulsione, in caso di accertata pericolosità sociale, deve necessariamente procedere all’esame comparativo della condizione familiare dell’imputato, in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare.

La Suprema Corte ha ricordato che ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all’art. 8 CEDU in relazione all’art. 117 Cost., ma anche l’esame comparativo della condizione familiare dell’imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall’art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare (Sez. 4, n. 50379 del 25/11/2014, Rv. 261378 – 01; Sez., n. 52137 del 17/10/2017, Rv. 271257 – 01).

Nel caso esaminato, il Tribunale, all’esito di un giudizio complessivo sulla personalità dell’imputato e sulle modalità dell’azione, ha espresso, con argomentazioni congrue e prive di vizi logici, una valutazione di pericolosità sociale dell’imputato, palesemente incline a delinquere e dedito alla consumazione di reati in materia di stupefacenti, rimarcando sia i precedenti specifici, penali e giudiziari a suo carico, che il carattere continuativo dell’attività di spaccio, protrattasi nel tempo e con volume di affari apprezzabile come desumibile dal numero di clienti.

Il giudice di merito, pur colmando, quale giudice del rinvio, il deficit motivazionale sul punto oggetto dell’annullamento con rinvio operato dalla sentenza 9014/2022 ed accertando in concreto la pericolosità del condannato, non ha, però, proceduto anche all’esame comparativo della condizione familiare dello stesso, che era stata ritualmente prospettata e documentata dal difensore, rimanendo silente sul punto.

Tale carenza motivazionale vizia il provvedimento impugnato e ne impone l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale.