La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 9083 depositata il 3 marzo 2023 ha stabilito l’utilizzabilità in sede penale della documentazione di natura fiscale acquisita da autorità estere in forza dell’art. 26 Modello OCSE.
Una volta accertato il piano esclusivamente amministrativo del procedimento in corso ad opera dell’autorità richiedente, quanto così ottenuto diviene parte del procedimento stesso ed assume la veste di un documento utilizzabile a fini istruttori, accertativi e sanzionatori fiscali.
La Suprema Corte ha sottolineato che il documento ormai legittimamente acquisito da un‘autorità interna potrà poi, eventualmente, essere utilizzato anche per altri scopi, compreso quello penale, senza necessità dell’autorizzazione dello Stato (allora) richiesto e nel pieno rispetto di tutte le disposizioni interne che concernono l’acquisizione dei documenti nella fase procedimentale e processuale.
Ricordiamo che l’Italia ha aderito alla Convenzione OCSE – Consiglio d’Europa (testo italiano) sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. La Convenzione è stata successivamente modificata dal Protocollo entrato in vigore il 1° giugno 2011 in linea con la normativa gli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni.
Essa prevede tutte le forme possibili di cooperazione amministrativa tra gli Stati in materia di accertamento e riscossione delle imposte, ponendosi in particolar modo l’obiettivo di contrastare l’elusione e l’evasione fiscale.
La Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri delle due Organizzazioni internazionali che hanno partecipato alla sua elaborazione: il Consiglio d’Europa e l’OCSE. Inoltre, come emendata dal Protocollo 2010 è anche aperta alla firma di Stati non membri del Consiglio d’Europa né dell’OCSE, sulla base di una procedura specifica e di controlli previ sulla riservatezza e il trattamento dei dati.
