La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 8994 depositata il 2 marzo 2023 ha ricordato la cornice dei poteri a cui deve attenersi il giudice di rinvio dopo l’annullamento di legittimità.
La Suprema Corte ricorda l’insegnamento di legittimità secondo cui i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l’annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, giacché, mentre, nella prima ipotesi, il giudice è vincolato al principio di diritto espresso dalla cassazione, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato, nella seconda può procedersi a un nuovo esame del compendio probatorio con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 5, n. 241133 del 31/05/2022, Rv. 283440; Sez. 4, n. 41388, del 24/09/2013, Rv. 256893; Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Rv. 252333.
Pertanto, siffatta delimitazione dell’ambito della devoluzione dispiega, all’evidenza, simmetrica rilevanza nella valutazione dell’impugnazione del provvedimento emesso nel giudizio di rinvio.
La Corte di cassazione – si è chiarito – risolve una questione di diritto anche quando giudica sull’adempimento dell’obbligo della motivazione o sulla coerenza logica della stessa; cosicché, in caso di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento.
Ciò non significa, però, che questi non sia libero di determinare il proprio convincimento di merito mediante autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato, dato che un tale vincolo non è ipotizzabile alla stregua del disposto dell’art. 627, secondo comma, cod. proc. pen., in base al quale, nei limiti dell’annullamento, il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato.
Sempre in tema di poteri, cui corrispondono simmetrici doveri, del giudice del rinvio si è precisato che, nell’ipotesi di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione mediante l’indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, “il potere del giudice di rinvio non è limitato all’esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, essendo il giudice stesso tenuto a compiere anche eventuali atti istruttori necessari per la decisione, nonché avendo l’onere di fornire in sentenza adeguata motivazione in ordine all’iter logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisione, rispetto ai singoli punti specificati con la sentenza di rinvio” (sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Rv. 2736328).
In questa cornice si devono esplicare i poteri del giudice di rinvio.
