Diffamazione sul web commessa da più persone: la competenza per territorio è del giudice presso il quale ha sede il PM che ha iscritto per primo il procedimento (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 1^, sentenza n. 7377/2023 (udienza del 25 gennaio 2023) chiarisce la competenza per territorio per il reato di diffamazione sul web commesso da una pluralità di soggetti.

Nel caso in esame la condotta era stata tenuta da più persone che avevano postato contenuti di dileggio nei confronti della vittima all’interno della pagina Facebook di un gruppo.

Ne è nato un conflitto di competenza.

Il collegio della Cassazione lo ha risolto ricordando che, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che “la competenza per territorio per il reato di diffamazione, commesso mediante la diffusione di notizie lesive dell’altrui reputazione allocate in un sito della rete Internet, va determinata

in forza del criterio del luogo di domicilio dell’imputato, in applicazione della regola suppletiva stabilita dall’art. 9, comma 2, cod. proc. pen.” (Cass. pen. Sez. 1^, sentenza n.16307 del 15/03/2011, Rv. 249974) tale principio non è tuttavia capace di regolare l’attribuzione della competenza nel caso in cui, come nel procedimento in esame, il fatto criminoso sia ascritto ad una pluralità di soggetti che, abbiano domicilio o residenza in luoghi diversi, collocati nei circondari di più Tribunali.

È infatti evidente che, se gli imputati sono più d’uno e hanno domicili diversi allocati in circondari diversi, il criterio di competenza sopra richiamato non può essere d’ausilio, perché individua più giudici e tra questi non è in grado di indicare quale debba prevalere.

Deve pertanto ricorrersi al criterio suppletivo ulteriormente gradato che attribuisce la competenza al giudice presso il quale ha sede l’ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato.