La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 6323/2023 ha stabilito che il grave stato d’ansia della vittima di stalking non può ritenersi escluso dalle foto che la ritraggono sorridente e tranquilla e dal suo buon percorso universitario.
Fatto
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, contestando la qualificazione del fatto come consumato ed asserendo che illogicamente la Corte d’Appello aveva ritenuto sussistenti i due eventi del reato di stalking, ovvero il mutamento delle abitudini di vita e il grave stato di ansia, perché la persona offesa aveva conseguito un miglioramento del suo rendimento universitario e in alcune foto veniva ritratta sorridente e tranquilla.
Ritenendo così che sarebbe stato totalmente assente nella ragazza ogni sentimento di ansia, turbamento o paura.
Decisione
La Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo, evidenziando che i giudici di merito avevano rilevato la prova del mutamento delle abitudini di vita della persona offesa che era stata costretta, oltre che a cambiare il numero di telefono, a evitare di frequentare posti in cui poteva incontrare l’ex fidanzato (compresa la chiesa) ovvero si faceva accompagnare ivi da qualcuno. Inoltre, aveva rilevato la sussistenza dello stato di ansia e di paura in cui la vittima era stata costretta a vivere a causa delle condotte persecutorie dell’imputato, tanto da aver sofferto di attacchi di panico e da avere perfino pensato al suicidio quando l’uomo l’aveva minacciata di pubblicare sue foto intime. Con riguardo, infine, ai due dati evocati nel ricorso – ossia il buon rendimento universitario e le foto che ritraevano la ragazza sorridente – la sentenza correttamente aveva negato che essi potessero escludere l’evento di danno.
Sul piano logico i suddetti dati non erano affatto incompatibili con la condizione di profonda prostrazione descritta dalla vittima.
Infine, la cassazione ha ricordato che la prova dell’evento del delitto di atti persecutori – consistente nel grave e perdurante stato di ansia o di paura – deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili sia dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, sia dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente, sia da quest’ultima condotta, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata
Cassazione penale, sez. V, sentenza 15.02.2023, n. 6323, segnalata da Doppia Difesa Onlus.
