La valutazione del pericolo di fuga nel fermo di indiziato di reato (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 8793 depositata il primo marzo 2023 ha stabilito che la fondatezza del pericolo di fuga si deve trarre da elementi concreti in merito alla rilevante probabilità che l’indagato possa sottrarsi, in modo per lui sufficientemente sicuro, alle ricerche della giustizia.

Fatto

La vicenda in esame scaturisce da un fatto accaduto a Crotone dove il G.i.p. del Tribunale non ha convalidato il fermo nei confronti di C.D. per il delitto previsto dall’art. 12, comma 3, lett. a), b) e c), comma 3-bis e comma 3-ter, lett. b), d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Il giudice ha ritenuto insussistente il pericolo di fuga in base al mero titolo del reato per cui si procede, alla nazionalità straniera dell’indagato, all’assenza di una fissa dimora e al “mischiarsi alla folla” presente sul natante.

Circostanza, quest’ultima, che ha ritenuto riconducibile, piuttosto, alla volontà di sottrarsi ad un’immediata identificazione quale autore del reato.

Decisione

La Suprema Corte rileva che in tema di convalida del fermo di indiziato di delitto, la fondatezza del pericolo di fuga va verificata con valutazione ex ante, desumendo da elementi concreti la rilevante probabilità che l’indagato si potesse dare alla fuga (Sez. 2, n. 52009 del 04/10/2016, Rv. 268511).

In applicazione del principio, la Cassazione ha ritenuto legittimo il fermo di indiziato del delitto di tentata rapina aggravata, risultato irreperibile dopo le ricerche immediatamente svolte dalla polizia giudiziaria, considerando irrilevante la sua successiva costituzione in carcere, in quanto intervenuta dopo la concretizzazione del pericolo di fuga.

Va, infine, osservato che il pericolo di fuga atto a giustificare il fermo dell’indiziato di un delitto non può dirsi superato in conseguenza della sopravvenuta effettività della fuga, e sussiste anche quando l’indiziato si sia immediatamente allontanato dal luogo del fatto e sia rimasto momentaneamente irreperibile, giacché per condizione di chi si sia “dato alla fuga” deve intendersi solo quella nella quale il soggetto abbia già realizzato lo scopo di sottrarsi, in modo per lui sufficientemente sicuro, alle ricerche della giustizia (Sez. 2, Sentenza n. 48367 del 20/10/2011, Rv. 252048).

Fatta la premessa la cassazione ritiene che nel caso di specie, il GIP non ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati, atteso che dalla valutazione degli elementi probatori acquisiti (annotazioni della Guardia di finanza e s.i.t. di D.W., D.M. e R.A.S.) e della condotta dell’indiziato, analizzata ex ante, era ragionevole desumere la sussistenza di un concreto pericolo di fuga, reso evidente dalla circostanza che il ricorrente ha tentato di evitare l’identificazione, da parte delle forze dell’ordine intervenute, “mischiandosi alla folla“, ovverosia ai migranti presenti sull’imbarcazione, così intendendo sottrarsi alla possibilità di essere fermato in quanto “scafista“; a ciò si aggiunga che il fermato è soggetto irregolare sul territorio nazionale, giunto attraverso uno “sbarco” illegale e indiziato quale “scafista“, nonché privo di radicamento sul suolo italiano e di fissa dimora, in relazione al quale, per di più, il G.i.p. ha ritenuto il pericolo di recidiva di condotta di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina che ha come unico antecedente logico la fuga dal territorio dello Stato.

Dunque, sia dal contegno dell’uomo che dalle sue condizioni personali, gli operanti hanno ragionevolmente dedotto, nell’immediatezza del fatto, la sussistenza di un concreto pericolo di fuga.

Questa la decisione.

Osservazioni personali sulla condotta dell’indiziato e sul requisito del pericolo di fuga

Chiosiamo ricordando che sul tema sempre la Suprema Corte ha sottolineato che ai fini della convalida del fermo il pericolo di fuga non può essere presunto sulla base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, dotati di capacità di personalizzazione, desumibili da circostanze concrete, l’atto di colui che si allontana dal luogo in cui è stato commesso il reato e si rende momentaneamente irreperibile, non va pertanto confuso con il pericolo di fuga, altrimenti il provvedimento di fermo sarebbe legittimo in tutti i casi in cui l’indagato non sia stato arrestato nella flagranza ovvero il reato venga accertato successivamente (da ultimo in tal senso Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Rv. 276449-02; Sez. 3, n. 39542 del 11/07/2013, Rv. 256975-01; Sez. 1, n. 5244 del 10/01/2006, Rv. 234066-01; Sez. 3, n, 4089 del 18/12/2003, Rv. 228486-01).