La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 8956 depositata il primo marzo ha stabilito che è configurabile l’esercizio abusivo della professione di giornalista a chi cura servizi, partecipa a conferenze di una testata televisiva senza essere iscritto all’albo.
La Suprema Corte ripercorre la normativa in vigore, ricordando che ai sensi dell’art. 1 della legge 1963 n. 69: “all’Ordine dei giornalisti appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell’albo”.
Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.
Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.
Ai sensi dell’art. 35 della legge indicata: “per l’iscrizione all’elenco dei pubblicisti la domanda dev’essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) del primo comma dell’art. 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l’attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni”.
Dette previsioni devono essere poste in connessione con l’art. 45 della stessa legge, così come modificato dalla legge 26 ottobre 2016, n. 198, secondo cui: “nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell’elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell’albo istituito presso l’Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave“.
Dunque per esercitare la professione di giornalista è necessaria l’iscrizione nell’elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti; l’inosservanza di detta previsione è punita ai sensi dell’art. 348 cod. pen.
In tale contesto la giurisprudenza, già prima della modifica apportata dalla legge 198 del 2016, aveva chiarito che, al di là della distinzione tra professionisti e pubblicisti, poiché la Costituzione garantisce a tutti il diritto di manifestare il proprio pensiero liberamente e con ogni mezzo di diffusione, ogni cittadino può svolgere, episodicamente, l’attività di giornalista e dunque non commette il reato di abusivo esercizio della professione di giornalista, di cui agli artt. 348 cod. pen. e 45 legge 3 febbraio 1963, n. 69, colui che, senza essere iscritto all’albo dei giornalisti o in quello dei pubblicisti, collabori saltuariamente ad un periodico venendo retribuito volta per volta (Sez. 6, n. 428 del 02/04/1971, Rv. 118492)
Si è in particolare spiegato che integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano tuttavia univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (Sez. U, n. 11545 del 23 marzo 2012, Rv. 251819).
Accanto cioè, alla riserva professionale collegata alla attribuzione in via esclusiva del singolo atto, esiste una riserva collegata allo svolgimento, con modalità tipiche della professione, di atti univocamente ricompresi nella sua competenza specifica 8Sez. 6, n. 23843 del 15 maggio 2013, Rv. 255673).
In tale quadro di riferimento i Giudici di merito hanno spiegato in punto di fatto che l’imputato partecipava a conferenze stampa, effettuava interviste, curava servizi di cronaca per una testata televisiva, commentava confronti politici; l’imputato faceva parte di detta testata televisiva in modo “organizzato“: un’attività, si è ritenuto, svolta in modo continuativo.
Non diversamente il Tribunale, dopo aver ricostruito i fatti e valutato le prove, ha spiegato che l’attività svolta dall’imputato aveva natura informativa e che lo stesso imputato soleva definirsi come un giornalista non iscritto all’albo.
Chiosiamo ricordando che la questione dell’albo dei giornalisti era una vecchia e dimenticata battaglia Radicale che riteneva la figura dell’Albo un retaggio corporativo.
