La cassazione sezione 3 con l’ordinanza numero 6116 depositata il primo marzo 2023 ha stabilito che la persistenza nel sito web di una testata giornalistica della risalente notizia del coinvolgimento di un soggetto in un procedimento penale – pubblicata nell’esercizio legittimo del diritto di cronaca, ma non aggiornata con i dati relativi all’esito di tale procedimento – non integra, di per sé, un illecito idoneo a generare una pretesa risarcitoria; tuttavia, il soggetto cui la notizia si riferisce ha diritto ad attivarsi per chiederne l’aggiornamento o la rimozione, con la conseguenza che l’ingiustificato rifiuto o ritardo da parte del titolare del sito è idoneo a comportare il risarcimento del danno patito successivamente alla richiesta (fermo l’onere di allegazione e prova del pregiudizio da parte dell’interessato).
Norme di riferimento: D. Lgs 30.06.2003, n. 196, art. 7 e Regolamento Ue 679/2016, art. 17.
A seguito dell’assoluzione in sede penale l’interessato chiedeva la rimozione o la modifica dell’articolo online che lo indicava per indagato o imputato.
La notizia inizialmente era stata pubblicata nell’esercizio legittimo del diritto di cronaca.
La Suprema Corte chiarisce che il solo fatto che resti disponibile su Internet non fa scattare di per sé il risarcimento.
Il risarcimento dei danni è configurabile soltanto nel caso di ingiustificato rifiuto o ritardo da parte del titolare del sito a rimuovere la notizia, fermo restando l’onere di allegazione e di prova del pregiudizio patito da parte dell’interessato.
