Avvocato, liquidazione compensi: competenza per i procedimenti incidentali de libertate (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 8801 depositata il primo marzo 2023 è stata chiamata a dirimere il conflitto di competenza negativo tra il tribunale e la corte di appello per la liquidazione dei compensi, in un procedimento de libertate, del difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Fatto

Con l’ordinanza il Tribunale del riesame di Milano – ritenendosi funzionalmente incompetente a decidere, in merito alla liquidazione del compenso spettante al difensore di imputato già ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in relazione ad attività professionale svolta dinanzi ad esso in una procedura ex art. 310 cod. proc. pen. – ha sollevato conflitto negativo nei confronti della Corte di appello della stessa sede, organo giudiziario che aveva pronunciato il provvedimento appellato, in precedenza a sua volta dichiaratasi incompetente a provvedere, e ha quindi rimesso gli atti alla Cassazione per la risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen.

Decisione

La Suprema Corte premette che in tema di patrocinio a spese dello Stato, la competenza per la liquidazione dei compensi professionali al difensore, in ordine ai procedimenti incidentali de libertate, spetti al giudice della fase o del grado del processo principale in cui è stata svolta l’attività difensiva da remunerare (Sez. 1, n. 13588 del 07/10/2016, dep. 2017; Sez. 1, n. 37361 del 06/06/2014, Rv. 261128; Sez. 1, n. 44362 del 18/11/2008, Rv. 242203; Sez. 1, n. 21605 del 22/04/2004, Rv. 228214; Sez. 1, Sentenza n. 40869 del 17/09/2003, Rv. 226834).

Il principio si fonda sul rilievo, d’indubbio fondamento sistematico, della coincidenza, nell’ordito normativo disegnato dal d.P.R. n. 115 del 2002, tra il giudice incaricato della liquidazione dei compensi al difensore remunerato dallo Stato e quello della fase o del grado principale di merito, che è quello competente a deliberare sull’ammissione al relativo patrocinio.

A diversa conclusione non induce la sopravvenienza normativa, rappresentata dal comma 3-bis dell’art. 83 d.P.R. n. 115 citato, aggiunto dall’art. 2 comma 783, legge n. 208 del 2015, a mente del quale “Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”.

Tale disposizione d’ordine generale, che attiene unicamente al “tempo” della liquidazione, muove esattamente dal corollario implicito nel presupposto già evidenziato – quello della tendenziale concentrazione di attribuzioni tra il giudice che definisce il procedimento, in cui si è registrata l’ammissione al patrocinio, e il giudice che liquida i conseguenti compensi – e riveste al riguardo carattere acceleratorio.

Il suo scopo è quello di abbreviare, in tale normale evenienza, la durata del sub-procedimento di liquidazione.

La disposizione non incide, di per sé, sull’individuazione del giudice designato in ordine a quest’ultimo.

Né l’anzidetto criterio finalistico autorizza, di di per sé, un’esegesi volta ad immutare la diversa regola di competenza, rispetto al grado di legittimità, o alle fasi incidentali del riesame e dell’appello cautelare, che il sistema intesta al giudice autore del provvedimento impugnato; esito che avrebbe richiesto una volontà legislativa a ciò univocamente diretta ed esplicitamente manifestata, che non è dato riscontrare.

Per le considerazioni esposte deve essere affermata la competenza della Corte di appello di Milano, cui gli atti debbono, quindi, essere rimessi.