Forze dell’ordine ai cittadini: venga da noi per “ragioni di giustizia”; risposta “anche no se non mi dite perché” (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 4232/2023 ha ricordato che non integra la contravvenzione prevista dall’art. 650 c.p. di inosservanza di provvedimenti dell’autorità dati per ragioni di giustizia la condotta di inottemperanza ad ordini che si risolvano nell’imposizione di comportamenti finalizzati a risultati che la stessa autorità può conseguire direttamente, anche senza la cooperazione dell’interessato.

Fatto

Il Tribunale dichiarava S. F. colpevole della contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen. e lo condannava alla pena di euro 200,00 di ammenda. Secondo l’imputazione, F. non aveva ottemperato all’ordine, impartito dai militari della Stazione Carabinieri di S.A. per ragioni di giustizia, di presentarsi presso gli uffici della predetta Stazione al fine di verificare la corretta osservanza delle norme di custodia del veicolo di sua proprietà che era sottoposto a sequestro amministrativo per violazione dell’art. 193 Codice della Strada.

Il giudice rilevava che l’imputato era custode di un autocarro sottoposto a sequestro e che, in tale veste, era stato convocato dai carabinieri in quanto era in atto un controllo sulla custodia del mezzo.

Decisione

La cassazione ha accolto il ricorso della difesa ed ha stigmatizzato il fatto che il condannato era stato convocato “per ragioni di giustizia“, senza ulteriori specificazioni – risultando irrilevanti quelle fornite oralmente – con la conseguenza che il destinatario non poteva rappresentarsi l’oggetto dell’invito e, quindi, i motivi dell’obbligatorietà dell’ottemperanza.

La Suprema Corte sottolinea che la convocazione non appariva avere alcuna giustificazione, atteso che i Carabinieri avrebbero potuto effettuare autonomamente, e senza l’ausilio dell’imputato, il controllo sulle modalità di custodia del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo: la giurisprudenza di legittimità insegna che non integra la contravvenzione, prevista dall’art. 650 cod. pen., di inosservanza di provvedimenti dell’autorità dati per ragioni di giustizia la condotta di inottemperanza ad ordini che si risolvano nell’imposizione di comportamenti finalizzati a risultati che la stessa autorità può conseguire direttamente, anche senza la cooperazione dell’interessato (Sez. 3, n. 6350 del 11/10/2018, dep. 2019, Rv. 274997 – 01).