Che giustizia è mai questa? (Vincenzo Giglio e Riccardo Radi)

Oggi, l’uno all’insaputa dell’altro, abbiamo scritto due frammenti della stessa storia.

Una storia fatta di errori, indifferenza e ostilità.

Una storia che ha come sua vittima principale la giustizia e come danni collaterali tanti che ad essa si affidano o che da essa si difendono nella speranza di non essere battuti in partenza e a prescindere.

Il primo frammento (qui il post) narra di due uomini che sono stati condannati per calunnia in entrambi i gradi di merito, essendogli stata attribuita la responsabilità di una memoria difensiva redatta dal loro difensore.

C’è voluta la Cassazione per rilevare che “la memoria è stata presentata dal difensore dei due (oltre che di un terzo coindagato) e non reca sottoscrizioni, né richiama mandati da parte loro. Deve, quindi, concludersi che essa è stata una espressione della linea difensiva articolata nello spazio di flessibilità della prospettazione dei fatti consentita al difensore, ma anche che non è comunque provato che i suoi specifici contenuti siano attribuibili alle persone da lui difese“.

Un errore, dunque, ma di quelli così vistosi ed evitabili da legittimare la domanda come sia stato possibile compierlo in primo grado e avallarlo in appello.

Il secondo (qui il post) narra di una vicenda ancora più piccola ma non per questo meno significativa: un uomo si oppone a un decreto penale di condanna e nel successivo giudizio di merito chi decide della sua sorte inasprisce irragionevolmente in suo danno il trattamento sanzionatorio.

Si va in Cassazione anche in questo caso e i giudici di legittimità sono costretti a ricordare non ad un magistrato di prima nomina ma ad una Corte di appello che “Nel rapporto fra decreto penale di condanna e sentenza conclusiva del giudizio conseguente ad opposizione, il giudice può infliggere all’imputato, con la sentenza di condanna, una pena più grave di quella fissata nel decreto e revocare benefici già concessi (art. 464, comma 4, cod. proc. pen.) ma nel farlo deve dimostrare, con accurata motivazione e senza il ricorso a clausole di stile, di aver tenuto conto dei criteri direttivi indicati nell’art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, dovendosi evitare che la reformatio in pejus divenga una sanzione atipica per l’esercizio di un diritto del condannato“.

Qui non si parla neanche più di un errore ma di un atteggiamento che, per usare le parole della Suprema Corte, si traduce in una sanzione atipica, a sua volta giustificata, in assenza di spiegazioni alternative accettabili, dal fastidio per l’impugnazione, quasi fosse stata un’offesa personale.

Frammenti così ne raccontiamo quasi ogni giorno e continueremo a farlo ma nel frattempo ci chiediamo che giustizia sia mai questa, cosa passi per la testa a chi devia così tanto dall’idea che si ha del giudice che attribuisce a ciascuno il suo senza auto-attribuirsi compiti pedagogici che non gli appartengono.

Ci conforta non essere gli unici a farci questa domanda: proprio oggi, su Questione Giustizia, Luigi Ferrajoli scrive attorno alla Ostentazione istituzionale della disumanità della pena (a questo link), parlando della vicenda di Alfredo Cospito.

Che giustizia è mai questa? Vorremmo che se lo chiedessero in tanti.