Bancarotta, requisiti per la configurabilità nei confronti dell’amministratore senza delega per omesso impedimento dell’evento (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 7384 depositata il 21 febbraio 2023 ha stabilito che ai fini della configurabilità del concorso degli amministratori senza delega per omesso impedimento dell’evento, è necessario che, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle condotte dell’amministratore delegato in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, emerga la prova, da un lato, dell’effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di “segnali di allarme” inequivocabili dai quali desumere l’accettazione del rischio – secondo i criteri propri del dolo eventuale – del verificarsi dell’evento illecito e, dall’altro, della volontà – nella forma del dolo indirette – di non attivarsi per scongiurare detto evento

La Suprema Corte ha rilevato che la decisione avversata appare carente anche quanto al coefficiente soggettivo della condotta imputata al ricorrente, dal momento che V. era un amministratore senza delega, il che avrebbe imposto, come invocato nell’atto di appello, una riflessione specifica sul suo coinvolgimento psichico nelle condotte che gli vengono addebitate.

A quest’ultimo proposito la cassazione stabilisce che, ai fini della configurabilità del concorso degli amministratori senza delega per omesso impedimento dell’evento, è necessario che, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle condotte dell’amministratore delegato in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, emerga la prova, da un lato, dell’effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di “segnali di allarme” inequivocabili dai quali desumere l’accettazione del rischio -secondo i criteri propri del dolo eventuale – del verificarsi dell’evento illecito e, dall’altro, della volontà – nella forma del dolo indiretto – di non attivarsi per scongiurare detto evento (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925; Sez. 1, n. 14783 del 09/03/2018, Rv. 272614; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Rv. 261938; Sez. 5, n. 23000 del 05/10/2012, dep. 2013, Rv. 256939; Sez. 5, n. 42519 del 08/06/2012, Rv. 253765).

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, la sentenza impugnata va annullata; la Corte del rinvio dovrà colmare le lacune motivazionali sopra evidenziate.