Rigetto ammissione al patrocinio a spese dello Stato: fac-simile opposizione aggiornata alla Riforma del processo Civile Cartabia (di Riccardo Radi)

In caso di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato basata sul richiamo dei precedenti penali dell’istante, abbiamo ritenuto utile predisporre per i lettori di Terzultima Fermata un modello (allegato in calce) da utilizzare per il ricorso.

Prima avvertenza: l’opposizione deve essere iscritta tramite il SICID Registro informatico civile.

Si segnala la sentenza della cassazione sezione 4 numero 41353/2022 che ha stabilito che in caso di provvedimento organizzativo della Presidenza del tribunale “le opposizioni al rigetto dell’istanza di ammissione ed al provvedimento di revoca delle ammissioni a gratuito patrocinio in materia penale devono essere iscritte al ruolo generale degli affari civili contenziosi, ma saranno assegnate a magistrato tabellarmente addetto al settore penale. La gestione della procedura su SICID, notifiche e comunicazioni saranno di competenza della cancelleria civile”.

I programmi, che assicurano le funzionalità del PCT, esistenti nelle cancellerie degli uffici giudiziari italiani per la gestione dei registi informatici per il contenzioso civile, volontaria giurisdizione, controversie di lavoro, esecuzioni, procedure concorsuali sono SICID e SIECIC

SICID è l’acronimo di Sistema Informatico Contenzioso Civile Distrettuale e gestisce i registri del contenzioso civile, della volontaria giurisdizione e del contenzioso del lavoro ed è utilizzato nei tribunali e nelle corti di appello.

Non è secondario ricordare che è notorio che allo stato non esiste un collegamento tra il registro SICID e i registri attualmente in uso nel settore penale.

Ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento con cui l’istanza di ammissione al patrocinio dello Stato è stata rigetta (o dichiarata inammissibile), l’interessato può proporre ricorso davanti al Presidente del tribunale o al presidente della Corte di appello ai quali appartiene il giudice che ha provveduto.

Anche il provvedimento di revoca del decreto ammissione al patrocinio a spese dello stato di cui all’art. 112 d.P.R n.115/2002 è impugnabile, termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall’art. 99 su indicato (Sez Un n. 36168 del 14/7/2002, Pangallo, RV 228667; Sez. 4 n. 37519del 03/05/2017, Romano Rv. 270851).

L’art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 opera, quanto alla procedura, un rinvio al processo speciale previsto per gli onorari di avvocato.

Tale processo era originariamente disciplinato dagli artt. 28 e ss. della legge 13 giugno 1942 n. 794: l’art. 28 prevedeva genericamente che, ove l’interessato non avesse inteso seguire la procedura di cui all’art. 633 segg. cod. proc. pen., avrebbe dovuto proporre ricorso al capo dell’ufficio giudiziario adito per il processo; l’art. 29 dettava una procedura speciale in cui non era obbligatoria la presenza del difensore, era previsto un tentativo di conciliazione, era richiamato per le spese l’art.92 cod. proc. civ. e la decisione era adottata con ordinanza non impugnabile.

Nella vigenza di tale disciplina, proprio in considerazione degli elementi di specialità caratterizzanti il procedimento per l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato, le Sezioni Unite penali avevano ritenuto che, per le fasi non specificamente disciplinate, il relativo sub-procedimento dovesse ritenersi regolato dalle disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale con il quale si trovava in rapporto di incidentalità (Sez. U. n. 30181 del 25/04/2004 Graziano, Rv 228118).

Oggi invece il processo è regolato dagli artt. 702 bis (ora 281 decies cpc Riforma Cartabia) e ss. cod. proc. civ, cui rinvia l’art. 15 d.lgs 1° settembre 2011 n. 150 che ha tipizzato i procedimenti relativi alla liquidazione degli onorari di avvocato.