La connessione fra l’illecito amministrativo e quello penale preclude al giudice civile di pronunciarsi sull’opposizione alla sanzione amministrativa (di Riccardo Radi)
La cassazione civile sezione 2 con l’ordinanza numero 5846 depositata il 27 febbraio 2023 ha stabilito che in caso di connessione fra illecito amministrativo e penale resta precluso dall’origine ogni potere sanzionatorio dell’amministrazione e pertanto il giudice civile non può pronunciarsi sull’opposizione alla sanzione amministrativa proposta dal conducente e dal proprietario del veicolo.
La Suprema Corte rileva che è il combinato disposto degli articoli 24 della legge 689/1981 e 221 Codice della Strada a imporre la concentrazione della competenza in capo al giudice penale.
E ciò perché in caso di connessione tra illecito amministrativo e penale resta precluso dall’origine ogni potere sanzionatorio della pubblica amministrazione e, ancora prima, lo svolgimento di qualsiasi attività preordinata, come l’accertamento di possibili infrazioni amministrative.
Resta poi devoluta all’autorità giudiziaria penale, una volta definito il procedimento con una decisione assolutoria o ancor prima con una archiviazione, rimettere gli atti all’ufficio o al comando che ha comunicato la notizia di reato, sempre se ravvisa i presupposti previsti dall’articolo 220 comma 4 del Codice della Strada.
Pur in presenza di una pronuncia penale assolutoria nei sensi sopra indicati ed essendo divenuta l’autorità amministrativa nuovamente competente potrà procedere per eventuali violazioni amministrative che si fossero eventualmente configurate, riattivando il procedimento sanzionatorio amministrativo nei confronti del responsabile di siffatte violazioni (cassazione civile numero 14829/2006).