Gravi indizi cautelari: inammissibile il ricorso per cassazione fondato su una valutazione alternativa delle circostanze (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 1^, sentenza n. 5708/2023 (udienza del 18 gennaio 2023) delimita rigorosamente i margini del vizio di motivazione deducibile in Cassazione riguardo alle decisioni assunte nel subprocedimento cautelare.

Vicenda cautelare

Il tribunale del riesame conferma, pur con l’esclusione di un’aggravante, l’ordinanza cautelare di custodia in carcere emessa a carico di un indagato al quale è stato contestato il delitto degli articoli 582, 585, 577, cod. pen. perché avrebbe, in concorso con altra persona, esploso nei confronti di un uomo almeno due colpi d’arma da fuoco, colpendolo alla gamba mentre si dava alla fuga, causandogli lesioni personali, in particolare frattura del perone destro con prognosi di giorni 30, ed ancora il delitto dell’articolo 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché, al fine di commettere il reato di lesioni, illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico un’arma comune da sparo.

Il TDR, similmente al GIP, attribuisce grave rilievo indiziario ad una serie di circostanze così riassumibili:

  • nel luogo in cui è avvenuto l’agguato è attivo un sistema di videosorveglianza;
  • le immagini registrate al momento dell’evento riprendono uno scooter marca Honda modello SH dotato di bauletto e visiera paravento, senza tuttavia consentire di leggere la targa;
  • a bordo dello scooter vi sono due uomini;
  • il mezzo viene fermato di fronte alla parte offesa e il passeggero spara due colpi nella sua direzione;
  • subito dopo l’aggredito scappa in cerca di riparo e i due aggressori si allontanano a bordo del mezzo:
  • la vittima non riconosce nelle immagini l’indagato ma indirizza comunque i sospetti su costui, indicando come possibile movente il pregresso ferimento di sua figlia;
  • si accerta che l’indagato ha la disponibilità di uno scooter Honda SH dotato di bauletto e paravento, targato xxx;
  • si accerta ancora che il sistema “cattura targhe” in uso nel Comune di N. ha ripreso le immagini, pochi minuti prima dell’agguato e nei pressi del luogo in cui si è verificato, di quello stesso motociclo con due persone a bordo;
  • il confronto tra queste ultime immagini e quelle del momento dell’agguato porta a verificare che i due uomini a bordo del mezzo, sebbene seduti a parti invertite nelle immagini rese dal sistema “cattura targhe”, sono in entrambi i casi vestiti allo stesso modo;
  • si nota inoltre che l’uomo che conduce lo scooter nel secondo gruppo di immagini ha vistosi tatuaggi sul braccio sinistro e sulla gamba destra;
  • si analizzano i profili dell’indagato su Instagram e Facebook e dalle immagini che se ne ricavano si constata che ha proprio quei due tatuaggi;
  • si verifica infine, sempre attraverso il sistema “cattura targhe”, che il motociclo in uso all’indagato passa nei pressi di un garage e il conducente ha gli stessi tratti somatici di costui.

Ricorso per cassazione

Il difensore dell’indagato ricorre per cassazione, deducendo due motivi.

Il primo prospetta un vizio di motivazione riguardo alla valutazione della gravità indiziaria.

A suo modo di vedere, la motivazione sarebbe illogica nella parte in cui ha attribuito rilievo privilegiato al riconoscimento fotografico dell’indagato effettuato dalla polizia giudiziaria nonostante che i frame delle telecamere di sicurezza che hanno ripreso il motociclo condotto dallo stesso non fossero per nulla chiari; nella parte in cui non ha dato contezza della irrazionalità del calcolo dei tempi di fuga del motociclo che ha effettuato l’agguato che si sarebbe diretto in direzione contraria rispetto al luogo in cui passato il motociclo ascrivibile all’indagato; nella parte in cui illogicamente non ha tenuto conto del mancato riconoscimento dell’indagato ad opera della vittima, e nella parte in cui ha illogicamente attribuito rilievo a frammenti di conversazioni intercettate che non sono univoche.

Il secondo motivo denuncia anch’esso un vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto sarebbe stato illogicamente attribuito rilievo ai precedenti penali che sono risalenti e alla dichiarazione di abitualità nel reato, altrettanto datata.

La decisione della Corte di cassazione

Il collegio decidente considera inammissibile il primo motivo, poiché palesemente finalizzato a promuovere una rivalutazione del merito della decisione del giudice del controllo cautelare.

Ricorda a tal fine che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2^, sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976).

Ne discende che il ricorso è inammissibile quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. (Sez. 2^, sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628).

Proprio questo – osserva il collegio – è accaduto nel caso in esame, in cui il ricorrente fonda il ricorso sul diverso apprezzamento degli elementi di fatto da cui è stata desunta la identità tra il motociclo su cui viaggiava la persona che ha sparato e quello su cui pacificamente viaggiava l’indagato pochi minuti dopo il fatto.

Il tribunale del riesame è giunto alla conclusione della identità tra i due motocicli in ragione della identità della marca e tipologia dello stesso, delle particolarità dell’equipaggiamento che li accomunava (bauletto e paravento), della corrispondenza dell’abbigliamento dei due soggetti che viaggiavano su essi, e della stessa vicinanza tra il luogo dell’agguato e quello in cui il motociclo pacificamente guidato dall’indagato è stato avvistato per la prima volta dopo il fatto.

Il ricorso, sostenendo che sia stata attribuita fede privilegiata alle conclusioni della polizia giudiziaria, non prende posizione sugli elementi investigativi che hanno condotto al giudizio di esistenza dei gravi indizi, che, invece, condotto in questi termini, appare molto rigoroso e sfugge a censure di illogicità. Non è possibile, invece, apprezzare in sede di legittimità, per di più in fase cautelare, la compatibilità dei tempi di fuga del motociclo dal luogo dell’agguato e la sua possibilità di essere inquadrato già, dopo pochissimi minuti dal fatto, dal sistema cattura targhe viaggiare dal centro di N. in direzione V., essendo, peraltro, del tutto inidonea ad inficiare di illogicità la motivazione la circostanza che al termine dell’agguato le telecamere abbiano inquadrato il motociclo su cui viaggiava l’autore del reato dirigersi in direzione opposta a quella che avrebbe dovuto condurre in via S.R., in quanto la zona in cui avvenuto l’agguato, è costituita da un reticolo di vicoletti, che potrebbero aver consentito a chi guidava lo scooter di dirigersi verso il mare e poi di prendere in altro punto la via della collina. L’argomento speso nei confronti della interpretazione delle conversazioni intercettate è, invece, del tutto inidoneo ad inficiare di illogicità la decisione impugnata per il rilievo marginale che queste conversazioni hanno nel percorso logico della decisione del tribunale del riesame, talché, anche qualora cadesse questo riferimento, non muterebbe il giudizio sull’esistenza dei gravi indizi. Da ultimo, le dichiarazioni della persona offesa, che l’ordinanza mostra di conoscere e valutare perché inserite nel corpo della stessa, non sono liberatorie, perché pur se la persona non effettua riconoscimenti, la stessa indirizza l’indagine verso l’indagato spiegando i motivi di risentimento che lo stesso poteva avere verso la sua famiglia, talché, pur valutate nel loro complesso, come chiede il motivo di ricorso, esse non sono in grado di viziare di illogicità la decisione impugnata

Il collegio considera inammissibile anche il secondo motivo per ragioni che qui non mette conto rilevare.

Massima

Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.

Commento

La decisione commentata stimola alcune considerazioni.

Ricorda anzitutto, sebbene implicitamente, la profonda differenza tra domanda di riesame e ricorso per cassazione nella materia cautelare.

Massima ampiezza e massima libertà per la prima, massima delimitazione e massimo rigore nel secondo: dunque, chi dimentica che la Cassazione è un giudice di legittimità paga il pesante prezzo dell’inammissibilità.

Ancora: il ricorso per cassazione deve adattarsi alle caratteristiche concrete del caso al quale è riferito o, per meglio dire, alla rappresentazione e giustificazione che ne dà il decisore. Nella descrizione che si è fatta della decisione del tribunale del riesame si è indugiato sul compendio indiziario per evidenziarne l’elevata capacità dimostrativa derivata da fatti quantomai significativi e da presunzioni difficilmente contestabili sul piano della logica. È chiaro allora che i motivi di ricorso tendenti a contestare quei fatti e quelle presunzioni hanno una modesta chance di essere accolti con il rischio considerevole della formazione di un roccioso giudicato cautelare.

Infine: la decisione della prima sezione penale non contiene particolari profili di innovatività ed anzi si richiama esplicitamente a indirizzi interpretativi consolidati da anni. Anche di questo bisognerebbe tener conto.