Il cyberbullismo e il bullismo sono temi purtroppo assai presenti nella vita degli adolescenti e non solo.
Ricordiamo la lunga e approfondita attività svolta dalla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo svolta durante la scorsa legislatura.
Attraverso lo strumento conoscitivo la Commissione ha effettuato una verifica delle reali dimensioni, condizioni, caratteristiche e cause del bullismo anche attraverso la rete, effettuando anche un primo bilancio dei risultati conseguiti dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, approvata nel corso della XVII legislatura e volta a contrastare proprio il fenomeno del cyberbullismo.
Bullismo e cyberbullismo sono problemi attuali e non ancora risolti, come è confermato dall’elevato numero di vittime, soprattutto adolescenti, che periodicamente le notizie di cronaca riportano, ai quali si aggiungono molti altri casi “sommersi”.
Alle vittime di bullismo si aggiunge inoltre l’altrettanto lunga lista di vittime del cyberbullismo e in particolare del sexting, che proprio del bullismo rappresenta una delle forme più lesive: la diffusione sul web di immagini e video privati sessualmente espliciti (contro la volontà delle persone riprese, ovviamente) può provocare effetti devastanti sulla psiche delle vittime, soprattutto quelle più giovani, spingendole addirittura a togliersi la vita.
Segnaliamo ai lettori di Terzultima Fermata che ieri 27 febbraio sono state pubblicate due proposte di legge la numero 891 e 910 che intendono modificare la legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
La proposta numero 891 intende introdurre nuove disposizioni per tutelare preventivamente i minori vittime di episodi di cyberbullismo.
Si ricorda che la legge consente di fare richiesta per la cancellazione dei contenuti di bullismo e dati diffamatori diffusi on line che violano la privacy.
Dal punto di vista giuridico, la legge n. 71 del 2017 rappresenta un primo passo per la prevenzione del fenomeno, aiutando i ragazzi a utilizzare la rete internet e i social network in maniera consapevole e sicura e promuovendo di conseguenza una maggiore cultura del rispetto della privacy e della protezione dei propri dati personali.
In particolare, l’articolo 1, comma 2, della legge definisce il cyberbullismo come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo “.
La proposta numero 910 pur ritenendo la legge n. 71 del 2017 pienamente apprezzabile nei contenuti e negli obiettivi di carattere generale, ritiene che sotto il profilo penalistico sarebbe stato preferibile inserire la fattispecie nell’ambito della disciplina generale del codice penale tenuto conto sia della complessità delle diverse fattispecie che caratterizzano il cyberbullismo a danno dei minori sia della forte rilevanza sociale derivante dalla preoccupante diffusione di tale fenomeno criminale. Per il bullismo, invece, non esiste una definizione giuridicamente riconosciuta, né finora è stato configurato un reato specifico.
Si tratta di una lacuna che la proposta di legge intende colmare.
L’articolo 1 dispone pertanto l’introduzione dell’articolo 612-bis.1 del codice penale, concernente i reati di bullismo e cyberbullismo, per i quali si prevede la pena della reclusione da uno a sette anni per chiunque “con condotte reiterate, mediante violenza, atti ingiuriosi, denigratori o diffamatori o ogni altro atto idoneo intimidisce, minaccia o molesta taluno, in modo da porlo in stato di grave soggezione psicologica ovvero da isolarlo dal proprio contesto sociale”, e la pena della reclusione da due a otto anni se i medesimi fatti sono commessi “mediante la rete internet o la rete di telefonia mobile”.
L’articolo 2 aumenta l’importo della contravvenzione prevista dall’articolo 731 del codice penale in caso di inosservanza dell’obbligo di istruzione dei minori.
