Tutti gli errori sono umani ma alcuni errori sono più umani degli altri (di Vincenzo Giglio)

Una recentissima decisione di legittimità, precisamente Cass. civ., Sez. Lavoro, ordinanza n. 5614/2023 (adunanza camerale del 25 gennaio 2023), offre lo spunto per una riflessione comparata tra i differenti ordinamenti disciplinari all’interno della categoria dei dipendenti pubblici.

La vicenda giudiziaria

Il difensore di un dipendente dell’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte territoriale che, in adesione alla decisione del giudice di primo grado, ha considerato legittimo il licenziamento disciplinare dell’interessato  a causa della non corretta lavorazione di 44 pratiche di riscatto ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 1338/1962.

La decisione della Corte di cassazione

Il collegio della sezione lavoro ha rigettato il ricorso per infondatezza.

Queste, in estrema sintesi, le ragioni della decisione:

  • la rilevanza dell’addebito disciplinare sta nella reiterazione delle irregolarità;
  • la Corte territoriale ha attribuito correttamente importanza a tale circostanza “in quanto posta in essere da un lavoratore da tempo addetto alla medesima incombenza, tale da pregiudicare l’affidamento del soggetto datore nell’esatto adempimento delle prestazioni future“;
  • altrettanto correttamente la Corte “ha ritenuto integrare gli estremi del “notevole inadempimento”, legittimante, ai sensi dell’invocata norma di cui all’art. 3, L. n. 604/1966, il licenziamento per giustificato motivo soggettivo“.

L’ordinamento disciplinare dei magistrati

Anche i magistrati, come i dipendenti INPS, sono parte del pubblico impiego.

Sono tuttavia assoggettati ad uno speciale ordinamento disciplinare contenuto nel d. lgs. 109/2006.

La differenziazione che ne deriva rispetto alle altre categorie pubbliche ha una sua giustificazione nel fatto che i magistrati compongono uno dei tre poteri fondamentali dello Stato il quale gode di autonomia ed indipendenza dagli altri, intese come condizioni indispensabili perché la magistratura svolga il suo ruolo senz’altro fine che l’interesse del popolo nel cui nome e per cui conto amministra la giustizia.

Abbiamo scritto più volte che la giusta premessa da cui parte la necessità di un ordinamento disciplinare autonomo per i magistrati è stata annacquata e contraddetta da una disciplina in cui le esigenze protezionistiche, fino a un certo punto comprensibili, hanno preso il sopravvento sulla responsabilità che si deve esigere da funzionari pubblici dotati di un così grande potere e sulle reazioni legittime allorché quella responsabilità venga meno.

Ne deriva, soprattutto a fronte di decisioni disciplinari “lunari”, un’impressione sgradevole di difesa corporativa e il disagio diventa stridente se quelle decisioni sono poste in comparazione con ciò che, come abbiamo appena visto, accade non più sulla luna ma sulla terra a un dipendente pubblico che sbaglia troppe volte.

Come abbiamo già evidenziato in precedenti post, per la Sezione disciplinare del CSM non meritano rimprovero i magistrati che motivano per relationem facendo riferimento a provvedimenti annullati, che provocano indebitamente la scarcerazione di indagati perché non depositano nel termine prescritto il provvedimento di conferma dell’ordinanza cautelare, che omettono di iscrivere nel registro degli indagati individui a cui carico sono emersi elementi indizianti, che iscrivono procedimenti al modello 45 (atti non costituenti reato) e nel frattempo svolgono indagini approfondite su specifiche persone, che dispongono in ritardo la scarcerazione dovuta di indagati, che esercitano l’azione penale per reati non ancora introdotti nell’ordinamento, che depositano con grave ritardo molteplici provvedimenti.

Al contempo, secondo la procura generale presso la Corte di cassazione, meritano di essere archiviati gli esposti e le segnalazioni contro i magistrati che redigano sentenze con motivazione approssimativa e a tratti carente o che assumano decisioni affette da inesattezze tecnico-giuridiche.

Si sono scelti questi casi, in mezzo agli altri, perché hanno tutti in comune la commissione di errori da parte di un magistrato.

Non errori irrilevanti, si badi bene, ma errori che producono effetti gravi e ingiusti in chi li subisce.

Errori, si aggiunge, non compatibili con il quantum minimo di competenze e conoscenze esigibile legittimamente per qualunque appartenente all’ordine giudiziario.

Errori, infine, tali “da pregiudicare l’affidamento del soggetto datore nell’esatto adempimento delle prestazioni future“.

Ciò nondimeno, il dipendente INPS è entrato nella schiera degli ex, i magistrati non hanno sofferto alcun disagio.

Tutti gli animali sono uguali ma alcuni animali sono più uguali degli altri” scriveva George Orwell nella Fattoria degli animali e aveva ragione da vendere.