La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 8174 depositata il 24 febbraio 2023 ha ricordato che, con riferimento ai reati tributari dichiarativi, la causa di non punibilità prevista dall’articolo 13, comma 2, Dlgs 74/2000, si applica qualora il debito tributario sia stato integralmente pagato, compresi sanzioni e interessi, e il ravvedimento sia intervenuto prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
Quest’ultimo requisito deve essere accertato anche in relazione ai fatti pregressi all’entrata in vigore della novella del 2019.
Pertanto, la Suprema Corte conclude nel senso che l’applicazione retroattiva della causa di non punibilità prevista dall’art. 13 del Dlgs 74/2000 impone non soltanto l’integrale pagamento degli importi ma anche che il debito sia onorato prima di ogni verifica amministrativa o indagine penale.
