La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 7606 del 22 febbraio 2023 ha indicato e definito la condotta di coltivazione per fini leciti, secondo le disposizioni della legge n. 242 del 2016, e quella punita ai sensi dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
A riguardo le Sezioni unite n. 30475 del 30/05/2019, hanno offerto la completa lettura della legge n. 242 del 2016, inquadrandone la collocazione sistemica nell’ordinamento italiano dell’Unione europea.
Limitando la disamina alla normativa nazionale introdotta dalla legge n. 242 del 2016 “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa“, le citate Sezioni Unite hanno chiarito che le coltivazioni incentivate dalla legge n. 242 del 2016, si collocano nell’alveo delle colture consentite ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 309 del 1990, che, pur richiamando l’art. 14, disposizione che, al comma 2 lett. b) impone l’introduzione di ogni varietà di cannabis nelle tabelle, introduce un’eccezione al divieto laddove finalizzato alle produzioni consentite (fibre ed usi industriali, diversi dagli usi farmaceutici).
Dunque, la coltivazione assume connotazione lecita, stante il permanente divieto di cui all’art. 26 d.P.R. 309 del 1990, solo se finalizzata alla realizzazione dei prodotti tassativamente indicati nell’art. 2, comma 2 della legge 242 del 2016, nonché per l’autoproduzione aziendale di energia da biomassa, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione.
Mentre, come sempre precisato dalle Sezioni unite, restano escluse dal novero dei prodotti di per sé commerciabili le infiorescenze di canapa, le foglie o gli olii e le resine derivate, in quanto non ricompresi fra i prodotti di cui all’art. 2 comma 2, la cui cessione costituisce attività illecita ai sensi del d.P.R. 309 del 1990.
Va ancora evidenziata la disposizione di cui all’art. 4, commi 5 e 7, della I. n. 242 del 2016, con cui sono introdotte clausole di esclusione della responsabilità penale del coltivatore diretto, che formano il corollario della disciplina che regola la coltura lecita e segnatamente le disposizioni sulle modalità di verifica, di cui all’art. 4 della I. n. 242 del 2016, sulla percentuale di THC che non deve superare 0,2% per i contributi europei, in un contesto nel quale, peraltro, il superamento di detta soglia, nondimeno, non implica nella legislazione nazionale il divieto di ricavare dalla coltivazione i prodotti di cui all’art. 2, comma 2, I. n. 242 del 2009, posto che il legislatore italiano ha introdotto l’ulteriore limite del 0,6% di THC entro il quale, pur in assenza di sostegno alla produzione, è concesso derivare dalla coltivazione i prodotti consentiti.
Solo quando, invece, detta ultima soglia viene superata è prevista dal comma 7 dell’art. 4 legge n.242 del 2016 il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate.
In sintesi, ogni condotta di detenzione, cessione o commercializzazione di categorie di prodotti, ricavati dalla coltivazione agroindustriale della cannabis sativa, può integrare la fattispecie di reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.p.r. 309/90, atteso che la tabella II richiama testualmente tali derivati della cannabis, senza effettuare alcun riferimento alle concentrazioni di THC presenti nel prodotto, stante la disomogeneità sostanziale dei termini di riferimento.
Pertanto, correttamente, il Tribunale ha ritenuto che, ai fini dell’esclusione del fumus del reato contestato, alcun rilievo può assumere l’invocata circostanza che le percentuali di THC siano inferiori alla soglia prevista dall’art. 4 della L. n. 242 del 2016.
