Vizio di motivazione: ricorre anche quando il giudice omette di motivare sulla richiesta di riqualificazione dell’imputazione (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen. Sez. 4^, sentenza n. 2650/2023 (udienza del 21 dicembre 2022) definisce in modo più ampio l’ambito del vizio di motivazione.

Nel caso sottostante, la difesa dell’imputato ha fatto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte territoriale, assumendo l’omessa motivazione sullo specifico motivo d’appello che richiedeva la riqualificazione dei reati (nel caso di specie si invocava l’applicazione dell’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990).

Il collegio di legittimità ha accolto il motivo di ricorso.

Ha ritenuto a tal fine applicabile il consolidato indirizzo interpretativo per il quale sussiste il vizio di mancanza di motivazione, di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (così, tra le altre: Sez. 2^,  sentenza n. 36119 del 04/07/2017, Rv. 270801-01; Sez. 5^, sentenza n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Rv. 257967-01; Sez. 6^, sentenza n. 35918 del 17/06/2009, Rv 244763-01).

Ha precisato che quell’indirizzo è chiaramente estensibile anche ai casi in cui – analogamente a quello in esame – la difesa invochi espressamente la riqualificazione dei fatti in termini più favorevoli all’imputato e non riceva risposta alcuna da parte del giudice di merito. Ciò corrisponde in pieno al caso di specie, non avendo la Corte di appello espresso motivazione alcuna in ordine alla possibilità di riqualificazione dei reati contestati all’imputato nella più lieve ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.

Ha ritenuto infine irrilevante la circostanza che l’imputato abbia rinunciato, nel corso del giudizio di secondo grado, al motivo assolutorio, posto che la rinuncia non si estendeva a nessun altro motivo di appello diverso dal primo e non era pertanto ipotizzabile una desistenza dalla richiesta di riconoscimento dell’ipotesi ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.

È ovviamente seguito l’annullamento con rinvio.

Massima

Il vizio di mancanza di motivazione, di cui all’art. 606, c. 1, lett. e), c.p.p. sussistente nel caso in cui le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato sono prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività, è estensibile anche ai casi in cui la difesa invochi espressamente la riqualificazione dei fatti in termini più favorevoli all’imputato e non riceva risposta alcuna da parte del giudice di merito.