La cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 7413 depositata il 21 febbraio 2023 ha ricordato che il giudizio di comparazione tra circostanze, previsto dall’art. 69 cod. pen., ha carattere unitario e non è pertanto consentito operare il bilanciamento tra le attenuanti ed una sola delle aggravanti, dovendosi invece procedere alla simultanea comparazione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice.
Il principio enunciato è conforme e ribadito da numerose sentenze di legittimità, tra le tante: Sez. 1, n. 28109 del 11/06/2021, Rv. 281671; Sez. 5, n. 12988 del 22/02/2012, Rv. 252313, Sez. 5, n. 12988 del 22/02/2012, Rv. 252313, che si pone in continuità con Sez. 1, n. 1450 del 24/11/1986 – dep. 1987, Rv. 175052, che bene esplicita il procedimento da seguire per il bilanciamento anche nel caso del delitto tentato; in precedenza: Sez. 5, n. 4991 del 28/04/1981, Rv. 149034.
E’ stato, al riguardo, chiarito che il giudizio di bilanciamento riguarda tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, sia quelle comuni che quelle ad effetto speciale, in quanto la disciplina differenziata per queste ultime riguarda solo l’applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena e non il concorso di circostanze attenuanti ed aggravanti (Sez. 3, n. 28258 del 09/05/2008, Rv. 240820).
Procediamo ad una breve disamina in tema di bilanciamento di circostanze, l’articolo 69 del codice penale i casi in cui la condotta del condannato abbia integrato circostanze attenuanti e circostanze aggravanti, prevedendo che il giudice provveda al bilanciamento tra esse.
Il risultato può essere l’equivalenza – ed allora si applicherà la pena individuata all’interno della cornice edittale prevista per il reato semplice, non circostanziato – ovvero la prevalenza delle prime sulle seconde, con conseguente applicazione delle sole circostanze attenuanti, o ancora, al contrario la subvalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti, con applicazione esclusivamente di queste ultime.
Il legislatore ha previsto alcune eccezioni a quanto appena esposto, disciplinando le cd. circostanze rafforzate o blindate ovvero privilegiate che si sottraggono, in tutto o in parte, alle regole generali del bilanciamento.
Ne è un esempio l’ultimo comma dell’art. 624-bis c.p., che prevede che le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti con le aggravanti di cui all’art. 625 (con l’unica eccezione delle attenuanti connesse alla minore età di cui all’art. 98 e della collaborazione con l’autorità giudiziaria di cui all’art. 625-bis), non possono essere ritenute prevalenti né equivalenti, e dovranno applicarsi dopo aver effettuato l’aumento derivante dalle menzionate circostanze “privilegiate”: si tratta, in questo caso, di blindatura forte o totale delle aggravanti.
