La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 7821 depositata il 22 febbraio 2023 ha stabilito che lo stato di incensuratezza non è sufficiente per avere la sospensione condizionale della pena in caso di prognosi negativa sul fatto che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.
La Suprema Corte evidenzia che la corte di merito legittimamente ha negato il beneficio poiché, ha escluso che l’uomo si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati alla luce della prosecuzione delle condotte persecutorie da parte sua in costanza di sottoposizione a misura cautelare personale, allorché egli ha pure coinvolto nella vicenda il datore di lavoro della persona offesa (così recandole maggior pregiudizio).
In tal modo ha indicato in maniera congrua e conforme a legge (articolo 133 c.p.) gli elementi ritenuti prevalenti in senso ostativo (cassazione sezione 5 n. 17953 del 07.02.2020, Rv 279206-02), atti a neutralizzare la valenza positiva dell’incensuratezza del ricorrente (Cassazione sezione 4, n. 3674 del 17.11.2020, Rv 280083-01), senza che possa ravvisarsi alcuna contraddizione con quanto esposto dallo stesso Giudice territoriale a sostegno della conferma della pena irrogata dal Tribunale (sia pure in misura lievemente superiore al minimo edittale) in relazione alla quale ha rimarcato la gravità dell’agire e la spiccata intensità del dolo dell’imputato nonché il mancato effetto deterrente della misura cautelare a lui applicata (Cassazione sezione 2, n. 35185 del 21.02.2020, Rv 280458-04).
