Traffico illecito di animali da compagnia: discrimine tra illecito penale e illecito amministrativo (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 7237 depositata il 21 febbraio 2023 ha stabilito il discrimine tra l’illecito penale previsto dall’articolo 4 della legge 201 del 2010 e l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 5 della legge citata.

Il fatto ascritto ai ricorrenti è quello di aver introdotto nel territorio dello Stato 29 cuccioli di cane, privi di sistemi per l’identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie.

Si riporta il testo dell’art. 4 (Traffico illecito di animali da compagnia) della legge n. 201 del 2010: “1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l’identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000”.

La legge prevede, invece, all’art. 5, l’illecito amministrativo dell’introduzione illecita di animali da compagnia:

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel Territorio nazionale animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l’identificazione individuale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel Territorio nazionale animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto.

La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.

Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al Comma 2 è altresì soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di Quanto previsto dai commi 1 e 2. 4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un’età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie”.

Il reato di cui all’art. 4 sussiste solo quando l’introduzione degli animali avviene reiteratamente o tramite attività organizzate.

La Corte di appello ha ritenuto elemento di fatto per ritenere esistente l’attività organizzata il numero rilevante di cani trasportati.

Tale elemento di fatto non è, però, sufficiente ad integrare la condotta penalmente rilevante perché sia l’art. 4 che l’art. 5 fanno riferimento agli “animali”, adoperando il termine al plurale.

Il concetto di attività organizzate, seppur continuative, si rinviene nel testo dell’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006.

La giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016, Serrao, Rv. 268920 – 01) affermò che il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è reato abituale, che si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo.

Deve ritenersi che l’introduzione, tramite attività organizzate, degli animali di cui all’art. 4 della legge n. 201 del 2010 debba avvenire mediante condotte, finalizzate a procurare per sé o per altri un profitto, realizzate mediante la predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione.

La parola attività è, infatti, adoperata al plurale ed indica, quindi, un complesso di mezzi, di risorse, di cui un soggetto di avvale per realizzare il suo fine, qui l’introduzione; tali attività devono essere organizzate, cioè devono avere una struttura ordinata, finalizzata alla commissione del fatto, mediante la connessione dei beni, dei mezzi, delle risorse affinché possano operare insieme per la realizzazione del fine illecito.

Tali elementi costitutivi non sussistono, secondo quanto riportato in sentenza; il fatto, connotato solo dalla pluralità di animali e da mezzi adoperati non particolarmente significativi (un’auto comune e dei trasportini), concretizza solo l’illecito amministrativo di cui all’art. 5 della legge citata.