La ripetizione nel tempo dei graffiti costa cara al loro autore.
La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 7251 depositata il 21 febbraio 2023 ha escluso l’applicabilità dell’articolo 131 bis c.p. al writer che in un arco di tempo di circa 17 mesi ha reiterato il reato di imbrattamento.
La Suprema Corte premette che la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica. (Sez. 7, ordinanza n. 13379 del 12/01/2017, Rv. 269406), deve rilevarsi che le Sezioni unite hanno chiarito che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che – salve le condizioni ostative tassativamente previste dall’art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale – tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U., n. 18891 del 27/01/2022, Rv. 283064).
La sentenza del tribunale di Firenze, a fronte di una cospicua pluralità di condotte criminose reiterate nel tempo, non si è in alcun modo uniformata a tali principi, avendo riconosciuto l’applicabilità della causa di non punibilità in parola senza rendere conto di alcuna valutazione del periodo di tempo nel quale sono state realizzate le condotte contestate (un anno e cinque mesi secondo il capo di imputazione) né della gravità delle singole condotte e della tipologia dei beni giuridici protetti (secondo l’imputazione “facenti parte anche del patrimonio storico-artistico nazionale ed internazionale”), né dell’intensità del dolo (a fronte di un’imputazione che contemplava anche scritte “rimbiancate ancora”).
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, ai sensi dell’art. 569 comma 4 cod. proc. pen., per nuovo giudizio che si uniformi ai principi dinanzi richiamati.
