Tenuità del fatto: la nuova disciplina più favorevole al reo si applica retroattivamente de plano in cassazione (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 7573 depositata il 21 febbraio 2023 ha stabilito che il nuovo articolo 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) va applicata retroattivamente, in quanto più favorevole al reo, anche nella nuova parte della disposizione che consente al giudice di tenere conto della condotta del responsabile successiva al reato, ad esempio perché ripara il danno alla persona offesa.

il 30 dicembre scorso con la riforma del processo penale Cartabia risulta entrata in vigore la nuova formulazione dell’articolo 131 bis Cp, che prevede la valutazione dei comportamenti susseguenti al reato ed anche il titolo di reato (calunnia) rientra ora nell’area della non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Nel caso esaminato il ricorrente aveva già domandato l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. previa riqualificazione del fatto contestato, ed ha poi espressamente sollecitato, con un motivo nuovo, l’applicazione di quella stessa disposizione in virtù delle modifiche introdotte dal d.lgs n. 150 del 2022.

La questione della retroattività della norma prevista dall’art. 131-bis c.p. è da accogliere perché si tratta di un istituto di diritto penale sostanziale: è dunque il favor rei ex articolo 2, quarto comma, Cp a consentire l’applicazione nei giudizi pendenti all’entrata in vigore della riforma ai reati commessi in precedenza.

L’imputato, nel caso in esame, è incensurato e ha adempiuto l’obbligazione pecuniaria verso la persona offesa, che infatti ha revocato la costituzione di parte civile.

La sentenza impugnata va, dunque annullata e la pronuncia rescindente non necessita di un rinvio al giudice di merito.