Stalking: la patologia psichiatrica dell’imputato e l’elemento soggettivo del reato (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 7215 depositata il 20 febbraio 2023 ha stabilito che nel reato di atti persecutori (articolo 612 bis c.p.) non devono essere sovrapposti l’elemento soggettivo del reato e la capacità di intendere e volere.

La Suprema Corte ha evidenziato che l’incidenza della patologia psichiatrica dell’imputato sull’elemento soggettivo del reato era stata esclusa dalla consulenza tecnica in atti.

In tema di imputabilità: “ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i disturbi della personalità, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di “infermità”, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale.

Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell’imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di “infermità” (Cass. Sez. Un. 25 gennaio 2005, n. 9163, Raso, Rv. 230317).

Tale orientamento è stato ribadito anche dalla Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 9 gennaio – 17 aprile 2013, n. 17608. 

Ricorda la cassazione che per integrare l’elemento soggettivo del reato previsto dall’art. 612-bis c.p. non è necessario, come sembra affermare il ricorrente, che l’agente sia stato mosso dal preordinato fine di “stalkerizzare” la persona offesa, atteso che nel delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale di evento, l’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dall’abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte – elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa – potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione (Cassazione sezione 5, n. 43085 del 24 settembre 2015, A., Rv 265230).