Minorata difesa: elementi concreti per la sua configurabilità (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 7223 depositata il 20 febbraio 2023 ha ricordato che per configurare l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l’idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso.

La Suprema Corte richiama le argomentazioni delle Sezioni Unite, n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095, che hanno affermato che ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l’idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso.

Nel percorso argomentativo tracciato dalla Sezioni unite si legge inoltre che:

– ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., occorre che qualsiasi tipo di circostanza fattuale valorizzabile (di tempo, di luogo, di persona, anche in riferimento all’età agevoli la commissione del reato, rendendo la pubblica o privata difesa, ancorché non impossibile, concretamente ostacolata;

– peraltro, ai fini dell’integrazione di essa, occorre sempre verificare, sulla base di un giudizio di prognosi postuma, operato ex ante ed in concreto, il contesto e le peculiari condizioni che abbiano effettivamente agevolato la consumazione del reato, incidendo in concreto sulle possibilità di difesa;

– solo un accertamento in concreto, caso per caso, delle condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere effettivamente realizzata una diminuita capacità di difesa, sia pubblica che privata, è idoneo ad assicurare la coerenza dell’applicazione della circostanza aggravante con il suo fondamento giustificativo, ossia con il maggior disvalore della condotta derivante dall’approfittamento delle possibilità di facilitazione dell’azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l’azione verrà a svolgersi;

– l’interprete, al fine di configurare la circostanza aggravante de qua, è chiamato ad operare tre verifiche, riguardanti, nell’ordine:

a) l’esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di “ostacolo alla pubblica o privata difesa“; 

b) la produzione in concreto dell’effetto di “ostacolo alla pubblica o privata difesa” che ne sia effettivamente derivato;

c) il fatto che l’agente ne abbia concretamente “profittato” (avendone, quindi, consapevolezza).

Le ricordate verifiche sono, invece, del tutto mancate nella motivazione della Corte di merito che si è limitata a genericamente richiamare la citata pronuncia delle Sezioni unite, senza applicarne i criteri all’odierno caso di specie, rendendo, pertanto, sulla configurabilità dell’art. 61 n. 5 cod. pen., una motivazione meramente apparente.

La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto.