È possibile configurare l’appropriazione indebita di documenti a carico dell’avvocato? La procura generale di Torino sostiene che il profitto sarebbe consistito nell’impedire al cliente di cambiare legale e quindi mantenere il rapporto professionale.
La vicenda bizzarra è giunta in cassazione.
In primo grado il tribunale ha condannato un avvocato per appropriazione indebita.
A seguito della riforma in appello della prima decisione, c’è stato il ricorso in cassazione della procura generale di Torino che ha sostenuto la tesi secondo la quale il legale si sarebbe appropriato dei documenti del cliente per far permanere il rapporto professionale.
Il ricorso si fondava su un assunto così formulato: “Pure volendo prescindere dal fatto che i documenti siano originali ovvero copie, infatti, la condotta evidenzierebbe comunque lo scopo di voler impedire alla persona offesa di rivolgersi a un altro legale e, quindi, sarebbe significativa della volontà di conseguire il profitto ingiusto, consistente nella permanenza di un rapporto professionale non voluto dal cliente, tenuto così a pagare comunque gli onorari al professionista”.
La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 6965 depositata il 17 febbraio 2023 ha stabilito che l’appropriazione dei documenti della persona offesa non costituisce reato in quanto difetterebbe lo scopo di conseguire un profitto ingiusto.
La Suprema Corte evidenzia che: “La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che si riferisce alla logicità e completezza della motivazione, è infondata.
La Corte territoriale, infatti, con il riferimento alla mancanza dell’ingiusto profitto e alla carenza della volontà di perseguirlo avendo l’imputata agito solo per disinteresse alle esigenze della propria assistita, ha fornito una motivazione sufficiente quanto all’assenza degli elementi costitutivi del reato contestato.
Ciò anche perché quanto prospettato nel ricorso, cioè che il profitto sarebbe consistito nel far permanere il rapporto professionale non voluto al fine di conseguire il pagamento di ulteriori onorari altrimenti non dovuti è, in assenza di elementi concreti in tal senso, il frutto di una mera congettura”.
