Il giudicato cautelare (di Vincenzo Giglio)

Ogni penalista è destinato, presto o tardi, ad imbattersi nel cosiddetto giudicato cautelare.

L’espressione, di creazione giurisprudenziale, si riferisce alla condizione di chi abbia esperito (o abbia scelto di non esperire, facendo decorrere infruttuosamente i termini previsti) tutte le reazioni consentite dall’ordinamento contro provvedimenti che abbiano inciso sulla sua libertà personale.

Si crea in tal modo una situazione di tendenziale immutabilità dello status libertatis dell’interessato che può essere rimossa solo in presenza di eventi nuovi, tali da mutare significativamente lo status quo ante.

Cass. pen., Sez. 1^, sentenza n. 6211/2023 (udienza del 16 dicembre 2022) ha ad oggetto proprio tale istituto, sia pure nel senso di negarne la ricorrenza nel particolare caso sottoposto alla sua attenzione.

La vicenda e i motivi di ricorso

SSP viene sottoposto dalla Corte di assise che lo giudica per vari capi di imputazione alla misura della custodia cautelare in carcere.

Respinta la sua impugnazione dal tribunale del riesame, i suoi difensori ricorrono per cassazione.

Denunciano tra l’altro, per ciò che qui interessa, l’abnormità e la violazione di legge, in riferimento all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. e al ne bis in idem cautelare, e il vizio della motivazione in quanto la misura sarebbe stata illegittimamente nuovamente disposta, a seguito dell’annullamento della precedente misura per mancata indicazione delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che, esse soltanto, avrebbero potuto giustificare la ri-emissione del titolo; non si tratterebbe, dunque, di un annullamento disposto per motivi formali, ma per difetto di un requisito sostanziale che richiedeva l’indicazione di elementi nuovi e diversi.

La decisione della Corte di cassazione

Il collegio decidente ricorda in premessa che, a parere delle Sezioni unite, «la reiterazione del provvedimento impositivo della custodia cautelare in carcere, ammessa quando il precedente provvedimento sia rimasto caducato per ragioni puramente formali, deve invece ritenersi preclusa allorquando il provvedimento sia rimasto caducato in conseguenza del riesame del merito effettuato con decisione giurisdizionale non più soggetta a gravame con la quale sia stata esclusa la ricorrenza delle condizioni generali di legittimità, attesa l’inconciliabilità che si determinerebbe tra i due provvedimenti e la preclusione processuale derivante dall’applicazione del disposto dell’art. 649 cod.

proc. pen., nel quale è accolto il principio del ne bis in idem, operativo anche in materia cautelare» (Sezioni unite,  sentenza n. 11 del 01/07/1992, Grazioso, Rv. 191183).

È stato ugualmente precisato che «non impedisce la nuova emissione di una ordinanza cautelare l’annullamento di un precedente provvedimento per motivi formali, quali la mancanza di un’autonoma valutazione da parte del G.i.p. dei requisiti normativi previsti per l’adozione della misura coercitiva, atteso che il divieto di rinnovazione, di cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., non si riferisce ai casi di annullamento ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen., e che l’annullamento per motivi solo formali, non determinando alcun effetto preclusivo da “giudicato cautelare”, esclude che la rinnovazione integri una violazione del principio del ne bis in idem» (Sez. 2^, sentenza n. 18131 del 13/04/2016, Rv. 267117).

A sua volta Sez. 6^,  sentenza n. 8695 del 09/01/2018, Rv. 272217, ha aggiunto che l’applicazione del

suddetto principio non determina la violazione del principio del ne bis in idem, né una disparità di trattamento rispetto alle ipotesi disciplinate dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., trattandosi di una norma di carattere derogatorio rispetto al principio generale secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il vincolo del “giudicato cautelare interno” opera solamente nel caso in cui vi sia stata una valutazione sul merito della domanda cautelare del pubblico ministero.

Si è, del resto, affermata la compatibilità costituzionale di tale distinzione: Sez. 2^,  sentenza n. 48583 del 11/09/2018, Rv. 274466, ha infatti chiarito che «è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., per violazione dell’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il divieto di rinnovazione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, anche nel caso di annullamento disposto per mancanza di motivazione o di autonoma valutazione dei presupposti della misura, ai sensi dell’art. 309, comma 9, ultimo capoverso, cod. proc. pen. e, nella motivazione, ha ulteriormente evidenziato il carattere derogatorio della previsione di cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. e la non assimilabilità delle carenze motivazionali all’esigenza di rispetto dei termini della procedura, che il legislatore ha discrezionalmente ritenuto di grado poziore.

Il collegio ha quindi concluso per l’infondatezza del motivo di ricorso, non risultando contestato che l’ordinanza cautelare è stata emessa a seguito di annullamento della precedente.

Ed infatti, osserva il collegio, trattandosi di un vizio cd. formale, non sussiste alcuna violazione di legge, neppure sotto il profilo del “giudicato cautelare” che non si è mai formato.