Convalida arresto: le dichiarazioni spontanee dell’indagato sono ammesse? (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 6952 depositata il 17 febbraio 2023 ha esaminato una interessante questione: l’indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere può rendere spontanee dichiarazioni?

La vicenda vede l’arrestato chiedere di rendere dichiarazioni spontanee in alternativa all’interrogatorio, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere, durante la fase di convalida che precede il rito direttissimo.

Tale facoltà non gli è stata consentita sulla base di una interpretazione dell’art. 391cod. proc. pen. – che l’art. 558 cod. proc. pen. richiama – strettamente aderente al dato testuale.

La norma, che descrive l’archetipo della convalida, è richiamata dall’art. 558, comma 4, cod. proc. pen.

Essa non contempla la facoltà per l’arrestato di rendere libere dichiarazioni, alternativamente o congiuntamente all’interrogatorio; ciò, a differenza di quanto previsto per l’udienza preliminare e per il dibattimento, rispettivamente dall’art. 421 e dall’art. 494 cod. proc. pen.

In tale ultima disposizione, relativa al giudizio, il diritto di rendere dichiarazioni spontanee è declinato nella sua massima espansione, siccome esercitabile in qualunque momento, sia pure nei limiti della pertinenza del dichiarato all’oggetto dell’imputazione e della necessità di non intralciare il regolare svolgimento dell’istruttoria; e, per esigenze di simmetria, analoga facoltà è stata introdotta anche con riferimento alla udienza preliminare, nella quale possono trovare spazio diversi epiloghi decisori.

Sulla base del dato normativo, la cassazione più risalente ha dunque ritenuto non irragionevole la mancanza previsione della facoltà di rendere spontanee dichiarazioni nella fase di convalida (Sez. F, n. 1 del 16/08/2002, dep. 2003, Orlando, Rv. 223483).

E, in effetti, osserva la Suprema Corte che è espressione di discrezionalità legislativa una differente modulazione dell’esercizio del diritto di difesa in rapporto alle varie fasi della progressione procedimentale; sicché, in un segmento, quello della convalida dell’arresto, temporalmente contratto ed essenzialmente focalizzato sulla verifica della legittimità della misura precautelare, in relazione ai suoi presupposti giustificativi ed ai relativi termini, è coerente l’avere previsto che il contraddittorio abbia essenzialmente natura tecnica.

È poi evidente come non siano pertinenti al tema gli argomenti addotti dalla difesa.

La necessità della verifica della spontaneità delle dichiarazioni ai fini della utilizzabilità delle dichiarazioni (nell’incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta), è principio di garanzia volto a scongiurare che esse siano il prodotto di influenze induttive o coercitive degli investigatori (Sez. 2, n. 26246 del 03/04/2017, Distefano, Rv. 271148) ed attiene alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria; l’art. 503, comma 6, cod. proc. pen. disciplina, invece, il regime di utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni spontanee quando siano state utilizzate per le contestazioni e ne prevede la confluenza, all’esito, nel fascicolo dibattimentale, in funzione delle letture, ma nulla dice del diritto dell’imputato a renderle.

Va infine puntualizzato che anche laddove l’art. 558, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce – ma solo con riguardo alla convalida conseguente a presentazione diretta dell’arrestato in udienza da parte della polizia giudiziaria – che il giudice “senta” lo stesso, non specifica le modalità di tale audizione. Alla luce di tale quadro ricostruttivo, ritiene la cassazione che un momento di ascolto al ricorrente sia stato consentito attraverso l’invito a rendere interrogatorio.

E se è vero che legittimamente egli ha esercitato il diritto al silenzio, è anche vero che l’inopportuna privazione della facoltà di rendere dichiarazioni – che non sono garantite, ma neppure sono incompatibili con la fase di convalida – non integra alcuna nullità assoluta per lesione delle prerogative di difesa; atteso che l’interrogatorio ha una più spiccata matrice difensiva rispetto alle dichiarazioni spontanee.

Ne consegue che, al più sarebbe configurabile una nullità relativa che, avrebbe tuttavia dovuto esser eccepita dalla parte presente immediatamente, ai sensi dell’art. 182 cod. proc. pen. (così come già si è ritenuto da questa Corte in relazione al rito abbreviato da Sez. 1, n. 50430 del 25/09/2018, Rv. 274515), risultando tardiva la deduzione formulata per la prima volta in ricorso.

Chiosa finale: caro avvocato, se il tuo assistito si avvale della facoltà di non rispondere e poi chiede di rendere spontanee dichiarazioni ed il giudice rigetta la richiesta, devi far verbalizzare la tua ferma indignazione per una negazione del diritto di rendere dichiarazione da parte dell’indagato.

Solo così potrai dedurre la nullità relativa e sperare di trovare un giudice a Berlino.