La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 6987 depositata il 17 febbraio 2023 ha ribadito il principio di diritto secondo il quale ai fini della convalida del fermo, l’apprezzamento del requisito del pericolo di fuga, in quanto valutazione prognostica “discrezionalmente vincolata” a specifici e concreti elementi di fatto che facciano ritenere plausibile che l’indagato se lasciato in libertà possa sottrarsi alla pretesa di giustizia, è insindacabile in sede di legittimità ove si caratterizzi per uno sviluppo argomentativo logico e consequenziale, quanto al significato da attribuire alle emergenze procedimentali, secondo canoni di ragionevolezza (Sez. 2, n. 2935 del 15/12/2021, Sylla, Rv. 282592-01; Sez. 2, n. 33531 del 16/06/2021, Rv. 281861-01).
La Suprema Corte ha sottolineato che ai fini della convalida del fermo il pericolo di fuga non può essere presunto sulla base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, dotati di capacità di personalizzazione, desumibili da circostanze concrete, l’atto di colui che si allontana dal luogo in cui è stato commesso il reato e si rende momentaneamente irreperibile, non va pertanto confuso con il pericolo di fuga, altrimenti il provvedimento di fermo sarebbe legittimo in tutti i casi in cui l’indagato non sia stato arrestato nella flagranza ovvero il reato venga accertato successivamente. (da ultimo in tal senso Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Rv. 276449-02; Sez. 3, n. 39542 del 11/07/2013, Rv. 256975-01; Sez. 1, n. 5244 del 10/01/2006, Rv. 234066-01; Sez. 3, n, 4089 del 18/12/2003, Rv. 228486-01).
Nel caso in esame, la motivazione del GIP, sebbene ampiamente articolata, ha del tutto pretermesso un dato rilevante e risolutivo, in mancanza di uno sviluppo logico ed argomentativo consequenziale, ovvero l’avvenuta prenotazione a proprio nome da parte del G. di un volo aereo, senza nascondere in alcun modo il proprio spostamento e la propria destinazione di rientro presso alcuni familiari.
La circostanza che lo stesso normalmente risiedesse in altra zona territoriale e distante dal luogo di arrivo del volo prenotato non vale a connotare ex ante in modo univoco il pericolo di fuga ritenuto dal provvedimento impugnato.
Non risulta, quindi, rispettata la regola di giudizio secondo la quale l’effettiva considerazione della sussistenza di pericolo di fuga si deve fondare su elementi specifici, dotati di capacità di personalizzazione e desumibili da circostanze concrete (Sez. 1, n. 5244 del 10/01/2006, Rv. 234066-01).
