L’aggravamento della misura cautelare “fantasma” (di Riccardo Radi)

L’ennesimo paradosso giudiziario si compie a Roma e un uomo viene sottoposto ad una misura cautelare, nella specie quella degli arresti domiciliari emessa allo scopo di aggravare il preesistente divieto di avvicinamento, che non avrebbe potuto essere emessa.

Sì, avete capito bene, non c’erano i presupposti per emettere il provvedimento di aggravamento di una misura che non era in essere in quanto già revocata all’esito del giudizio di primo grado.

La vicenda ha come protagonisti i giudici di un collegio penale della Corte di appello di Roma che ricevono una segnalazione da parte dei carabinieri per una presunta violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento.

Il collegio si riunisce in camera di consiglio e dispone di aggravare la misura con gli arresti domiciliari lontano dal nucleo familiare.

Il destinatario della misura, padre di quattro figli, riceve dai carabinieri l’intimazione di uscire immediatamente dalla sua abitazione e fornire un possibile domicilio alternativo per scontare gli arresti domiciliari, a pena di essere trasferito a “Regina Coeli”.

La realtà è però ben diversa: in primo luogo la misura del divieto di avvicinamento era stata già revocata nel corso del giudizio di primo grado ed inoltre il reato di maltrattamenti ipotizzato inizialmente era stato riqualificato in quello meno grave di minacce che non prevede la possibilità di applicazione di alcuna misura cautelare.

Dopo nove giorni trascorsi ai domiciliari, il malcapitato ottiene la revoca della misura dietro presentazione di un’istanza del suo difensore che segnala ai giudici il vistoso errore in cui sono incorsi e l’ingiusta detenzione che ne è stata l’effetto.

Nel provvedimento di revoca della misura si legge testualmente che “l’aggravamento è stato disposto sulla base di erronei presupposti emersi unicamente dalla segnalazione fatta dai carabinieri” ed ancora che il collegio “nel pronunciare la predetta ordinanza non disponeva dell’intero incarto processuale”.

Non nascondo una certa sorpresa.

A chi se non al giudice competente spetta verificare la fondatezza di una segnalazione di polizia giudiziaria, a maggior ragione se ne possono derivare effetti così gravi per la libertà personale di un individuo?

E cosa avrebbe impedito al medesimo giudice di acquisire preventivamente la parte dell’incarto processuale che gli era necessaria per la decisione de libertate, così evitando di averne conoscenza tardiva, a danno già fatto e solo dietro segnalazione del difensore?

E non sarebbe stato meglio, infine, riconoscere in modo lineare l’errore compiuto anziché giustificarlo in modo così poco plausibile?

Domande destinate a rimanere senza risposta.