Inquinamento idrico mediante scarico di acque reflue industriali: precisazioni della Cassazione (di Vincenzo Giglio)

SL viene riconosciuto responsabile del reato previsto dall’art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152/06., che punisce chiunque “apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata“.

Il suo difensore ricorre per cassazione.

Con il primo motivo deduce vizi di motivazione di manifesta illogicità conseguenti alla errata interpretazione delle norme, per la assenza di uno scarico di reflui, quale sistema stabile di collettamento, a fronte di uno sversamento occasionale avvenuto per forza maggiore ovvero per l’intensità delle piogge che avrebbero impedito all’imputato di trasportare i reflui sui terreni a ciò autorizzati. In tale quadro mancherebbe anche il dolo del reato.

Con il secondo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine al reato contestato, a fronte di uno sversamento non prevedibile, al più provocato per negligenza dell’imputato, così da non potersi pretendere la presentazione da parte del ricorrente di una richiesta di autorizzazione. Si ribadisce altresì l’assenza di uno scarico integrante la fattispecie ascritta all’imputato. Mancherebbe poi la descrizione di ciò che sarebbe stato sversato anche in assenza di prelievi e analisi di campioni.

Decisione della Corte di cassazione

Il ricorso è assegnato alla terza sezione penale che lo decide con la sentenza n. 5738/2023 (udienza del 2 febbraio 2023).

Il collegio di legittimità rileva che la descrizione del fatto operata dall’imputato e valorizzata dal tribunale – quale il riversamento di reflui industriali provenienti dal frantoio oleario in terreni prossimi alla vasca di accumulo, a fronte del non agevole raggiungimento mediante il carro botte, dei terreni autorizzati al medesimo sversamento – non dà conto delle specifiche modalità di sversamento del refluo esistente nella vasca, dandosi solo atto della circostanza per cui lo stesso imputato avrebbe ammesso il riversamento dei reflui predetti. Laddove le modalità in concreto seguite, per lo sversamento, segnano invece l’imprescindibile criterio per stabilire se vi sia stato scarico di reflui piuttosto che un abbandono o ancor più in generale uno smaltimento non autorizzato di rifiuti.

Va in proposito ricordato che in tema di inquinamento idrico, ai fini della integrazione del reato di cui agli artt. 124, comma primo, e 137, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, costituisce scarico non autorizzato di acque reflue industriali qualsiasi immissione delle stesse che deve tuttavia avvenire attraverso un sistema stabile di collettamento che colleghi senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali. (Sez. 3^, sentenza n. 24118 del 28/03/2017 Rv. 270305 – 01).

Occorre precisare che la stabilità del collettamento non va in ogni caso confusa con la presenza, continuativa nel tempo, dello stesso sistema di riversamento, in contrasto con la occasionalità del medesimo, bensì va identificata nella presenza di una struttura che assicuri il progressivo riversamento di reflui da un punto all’altro, cosicché, in altri termini  la disciplina delle acque sarà applicabile in tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico, anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale, di acque reflue, in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile nei termini suddetti.

In tutti gli altri casi, nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore si applicherà, invece, la disciplina sui rifiuti (cfr., da ultimo Sez. 3^,  sentenza n. 11128 del 24/02/2021 Rv. 281567 – 01 nonché in motivazione, Sez. 3^,  sentenza n. 16623 del 08/04/2015 Rv. 263354.01).

Queste considerazioni, correlate alla carente illustrazione dello scarico assorbono ogni altra questione sollevata e giustificano l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.