Rapina: l’ingiusto profitto non deve necessariamente concretizzarsi in un’utilità materiale (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 6396 depositata il 15 febbraio 2023 ha stabilito che nel reato di rapina impropria l’ingiusto profitto non deve necessariamente concretarsi in un’utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o e sentimentale che l’agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento.

La Suprema Corte si sofferma in primo luogo sulla configurabilità e consumazione del delitto di rapina impropria, ricordando che è consumato quando l’avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa, e non è più in grado di recuperare la stessa autonomamente e l’agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera la violenza o la minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene sottratto o per procurare, a sé o ad altri l’impunità.

Nel caso in esame, la rapina deve essere ritenuta quindi consumata in quanto, come evidenziato dal Procuratore generale, in seguito ad una azione violenta esercitata nei confronti della persona offesa da parte degli imputati, questi ultimi si sono impossessati degli occhiali della vittima, per cui sussistono tutti gli elementi della rapina impropria.

Errato è il ragionamento della Corte di appello nella parte in cui sostiene che gli imputati non intendevano trarre alcun profitto dall’impossessamento degli occhiali della vittima, in quanto il loro intento era soltanto quello di “schernire ulteriormente e pesantemente” la stessa: si deve infatti ribadire che “nel delitto di rapina, l’ingiusto profitto non deve necessariamente concretarsi in un’utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o e sentimentale che l’agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui” (Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Rv. 276104).

Errata è anche la considerazione secondo cui “il relativo impossessamento ad opera degli imputati mediante prelievo da terra si pone in una fase successiva all’esercizio della violenza fisica e quindi può apprezzarsi quale furto semplice del bene….“, posto che in tema di rapina, l’elemento psicologico specifico può essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la violenza o la minaccia siano finalizzate all’impossessamento sin dal primo atto (Cassazione Sez.2 n. 3116 del 12/01/2016, Rv. 265644).

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio relativamente alla qualificazione giuridica del reato.