L’esito disastroso del processo Ruby ter e (forse) la fine di una stagione (di Vincenzo Giglio)

Si è concluso il primo grado del processo cosiddetto “Ruby ter”.

Come siano andate le cose lo spiega una nota (allegata in calce) diffusa ieri dalla presidenza del tribunale di Milano e pubblicata meritoriamente dalla rivista web Giurisprudenza Penale.

Ne proponiamo il testo integrale, dolendoci di non potere assicurare la consueta anonimizzazione delle generalità delle persone coinvolte, resa impossibile dalla scelta della presidenza di riportare i loro cognomi e comunque dall’elevata notorietà della vicenda che frustrerebbe ogni possibile precauzione.

“Il Tribunale di Milano in composizione collegiale (Presidente dottor Marco Tremolada) ha emesso in data odierna la sentenza nel procedimento sopra indicato mediante lettura del dispositivo riservando il termine di giorni 90 per il deposito delle motivazioni.
Sulla base degli elementi di fatto che verranno dettagliatamente illustrati nella motivazione della sentenza, il Tribunale ha accertato che le imputate AMARGHIOALEI, BARIZONTE, BELARDI, BONASIA, CIPRIANI D’ALTORIO, DE VIVO Concetta, DE VIVO Eleonora, EL MAHROUG, ESPINOSA, FAGGIOLI, FERRARA Marianna, FERRARA, Manuela,  LODDO,  GARCIA  POLANCO,  GUERRA,  RIGATO,  SKORKINA, SORCINELLI, TOTI, TREVAINI e VISAN non potevano legittimamente rivestire l’ufficio pubblico di testimone nei procedimenti cd. Ruby 1 (R. G. Trib. 2852/2011) e Ruby 2 (R. G. Trib. 12668/2011) perché sostanzialmente indagate di reato connesso. Gli indizi non equivoci a loro carico risultavano dagli atti dei procedimenti in cui le stesse sono state escusse come testimoni.

Questo accertamento sulla qualità soggettiva in capo alle imputate dei reati contestati incide sulla stessa possibilità di configurare sia la falsa testimonianza che la corruzione in atti giudiziari.
La falsa testimonianza può essere commessa solo da chi legittimamente riveste la qualità di testimone. Se viene assunto come “testimone” un soggetto che non poteva rivestire tale qualità perché sostanzialmente raggiunto da indizi per il reato per cui si procede o per altro ad esso connesso, la possibilità di punirlo per dichiarazioni false è esplicitamente esclusa dall’art. 384, comma 2, c.p.

La corruzione in atti giudiziari sussiste solo quando il soggetto corrotto sia un pubblico ufficiale. Per giurisprudenza costante, la persona che testimonia assume un pubblico ufficio e le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che il giudice chiamato ad accertare la fattispecie correttiva deve verificare se il dichiarante che si assume essere stato corrotto sia stato o meno correttamente qualificato come testimone.

Poiché le persone chiamate a rendere dichiarazioni nei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2 andavano correttamente qualificate come indagate di reato connesso e non testimoni, non solo non è configurabile il delitto di falsa testimonianza ma neppure il reato di corruzione in atti giudiziari, mancando la qualità di pubblico ufficiale (nella specie: testimone) in capo al “corrotto”.
Se il soggetto che si assume come corrotto non può qualificarsi come pubblico ufficiale e dunque manca un elemento costitutivo del delitto corruttivo, giuridicamente quest’ultimo non può sussistere nemmeno nei confronti del1’ipotizzato corruttore, nel caso di specie BERLUSCONI. Infatti, la corruzione in atti giudiziari presuppone necessariamente un accordo tra il pubblico ufficiale corrotto e il corruttore.

Per analoghe ragioni, di carattere esclusivamente giuridico, devono essere assolti GIULIANTE e RISSO. Sono accusati di reati che presuppongono la sussistenza di un reato che non sussiste, la corruzione in atti giudiziari attribuita a EL MAHROUG. Tenuto poi conto degli elementi indiziari già esistenti a suo carico, RISSO non poteva essere escusso come testimone: applicando lo stesso principio di diritto sopra menzionato, egli non può essere ritenuto responsabile nemmeno della falsa testimonianza.
Infine, è stata pronunciata assoluzione per il delitto di false informazioni al P.M. contestato a PEDRINI, per le false testimonianze ascritte a ROSSELLA nonché per l’ipotesi di favoreggiamento alla prostituzione contestato a ESPINOSA perché dagli atti è emersa con evidenza l’insussistenza del fatto.
Per la residua imputazione di calunnia contestata a BONASIA e le false testimonianze di cui erano accusati LOSI, ROSSI e PURICELLI ha prevalso l’estinzione del reato per prescrizione.
Il Presidente del Tribunale f.f. Fabio Roia
“.

Sappiamo adesso come sono andate le cose e perché sono andate proprio in quel modo.

Affrancati dalla necessità di riassumere il senso della decisione (avendolo già fatto benissimo il presidente Roia), abbiamo la libertà di mettere in fila alcune riflessioni estemporanee.

La nota informativa della presidenza del tribunale di Milano

La prima è strettamente connessa alla nota di cui si è appena detto.

Sono rari i casi in cui il capo di un ufficio giudicante si prende il disturbo di comunicare l’esito di un processo e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.

D’altro canto, si tratta di un’attività perfettamente lecita in quanto autorizzata dal CSM con una delibera (anch’essa allegata al post) dell’11 luglio 2018 che detta le linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale.

Vi si spiega a pagina 9 che il contenuto della comunicazione informativa è curato direttamente dal magistrato decidente e poi diffuso dopo il controllo del responsabile della comunicazione che coincide con il capo dell’ufficio giudiziario o un suo delegato.

Possiamo quindi essere certi che le ragioni dell’esito assolutorio sono esattamente quelle comunicate nella nota presidenziale perché provengono da chi ha emesso il verdetto.

Le ragioni dell’esito assolutorio

Chi ha deciso ci dice che le imputate di falsa testimonianza non avrebbero dovuto essere sentite come testi perché era già emerso in modo chiaro nei procedimenti cosiddetti Ruby 1  e Ruby 2 che dovevano essere trattate alla stregua di persone indagate di reato connesso.

Questa semplice constatazione esclude in radice l’esistenza del reato di falsa testimonianza loro contestato e ciò avviene non sulla base di un opinabile indirizzo interpretativo ma per chiaro disposto normativo (art. 384, comma 2, cod. pen.).

Da questo primo approdo deriva un altro effetto, altrettanto ferreo.

Se coloro che venivano presentati come false testimoni non lo sono più perché non potevano neanche essere testi, perdono per ciò stesso la qualifica di pubblici ufficiali che spetta a qualunque persona che depone.

Se non sono più pubblici ufficiali, non possono neanche essere considerate come le parti corrotte di un accordo corruttivo per l’altrettanto semplice ma decisiva ragione che i corrotti devono essere appunto pubblici ufficiali.

Viene quindi a mancare un elemento costitutivo del delitto di corruzione in atti giudiziari e di conseguenza, dal momento che non ci sono corrotti, non può esserci neanche un corruttore.

Non finisce qui: il crollo in successione delle false testimonianze e della corruzione implica a cascata l’uguale crollo delle ipotesi di reato che presuppongono l’esistenza dell’inesistente corruzione.

Questo ci comunica il collegio decidente attraverso la mediazione del presidente del tribunale milanese.

Si tratta di una decisione non definitiva e come tale va considerata.

Se tuttavia resistesse così com’è fino al passaggio in giudicato, sarebbe la certificazione di reiterate e rilevanti violazioni procedurali, lesive di garanzie primarie per chiunque subisca un procedimento penale.

Si tratterebbe di violazioni e lesioni così gravi da rendere ineludibile, se le cose hanno un senso, una loro valutazione anche oltre l’ambito strettamente processuale.

Il rapporto tra la magistratura giudicante e la magistratura requirente del circondario milanese

La severa sconfessione dell’impianto accusatorio del Ruby ter segue a non molta distanza di tempo dall’esito ugualmente impietoso del processo cosiddetto Eni-Shell al quale sono seguiti peraltro strascichi di non poco conto, incluso un procedimento penale nei confronti di due rappresentanti della pubblica accusa accusati del delitto di cui all’art. 328 cod. pen. perché avrebbero deliberatamente nascosto prove favorevoli alla difesa. Il procedimento è nella fase iniziale ed è quindi ben lontano dalla definitività ma è già una notizia il suo avvio.

Esistono quindi tracce, sia pure entrambe al momento connesse allo stesso giudicante (presidente del collegio sia nel processo Eni-Shell che in quello Ruby ter), del possibile avvio di una stagione giudiziaria meneghina all’insegna di una più spiccata autonomia di chi giudica da chi accusa.

Se e in che misura succederà davvero è presto per dirlo ma intanto i prodromi già si scorgono.

La condizione di crisi della procura della Repubblica di Milano

Nel corso degli ultimi decenni la procura meneghina ha generato invariabilmente l’idea, confermata dalla realtà, di un ufficio giudiziario coeso e formidabile per potenza di fuoco e capacità di penetrazione delle sue tesi.

Da qualche anno a questa parte le cose sembrano cambiate e non di poco.

Sono venuti alla ribalta e sciorinati pubblicamente aspri conflitti interni, insanabili divergenze, fazioni in perenne scontro.

L’aura di prestigio indiscutibile e di reputazione cristallina è scolorita, decisamente.

Due processi ad altissima valenza simbolica e mediatica sono finiti in discarica.

Anche per questo aspetto non è ancora il tempo di diagnosi definitive ma i segni di una malattia e della necessità di una cura certo non mancano. Si vedrà.