Il Pm può precisare l’imputazione anche nel corso dell’udienza di riesame della misura cautelare (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 6414 depositata il 15 febbraio 2023 ha precisato che la modifica dell’addebito cautelare ad opera del pubblico ministero in sede di riesame non impedisce al Tribunale di confermare la misura coercitiva in riferimento alla nuova ipotesi accusatoria.

Il principio era stato già affermato dalla Cassazione Sez. 2, n. 35356 del 26/05/2010, Rv. 248399 – 01.

La Suprema Corte sottolinea che il giudice del riesame, pur avendo il potere di confermare il provvedimento applicativo della misura anche per ragioni diverse da quelle ivi indicate, trova un limite alla sua cognizione e conseguente decisione, nella necessaria correlazione ai fatti posti a fondamento della misura cautelare, che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente formulate in base a dati di fatto diversi, spettando, invece, al pubblico ministero il potere di procedere nella fase delle indagini preliminari, in qualsiasi momento ed anche nel corso dell’udienza per il riesame delle misure cautelari, alle modificazioni fattuali della contestazione (Sez. 4, n. 21234 del 15/03/2012, Rv. 252737 – 01; Sez. 2, n. 29429 del 20/04/2011, Rv. 251015)

A ciò si aggiunge, con riguardo al diritto sostanziale, che è ius receptum che il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen., deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la ratio dell’incriminazione, che persegue l’obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far  figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Rv. 276216 – 01; Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019, Rv. 277075).

Dunque, alla luce della struttura della fattispecie astratta, la precisazione contestata, circa la finalità elusiva delle misure di prevenzione dell’attività di intestazione fittizia – ampiamente provata nel corpo della ricca ordinanza cautelare – non si configura lesiva di alcun diritto della difesa, dato che il ricorrente ha avuto la possibilità di confrontarsi con un compendio indiziario che è rimasto immutato nel corso dell’incidente cautelare e che è stato correttamente posto la base della misura, anche alla luce delle precisazioni del pubblico ministero in ordine all’imputazione.