La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 5766 depositata il 10 febbraio 2023 ha stabilito che nel reato di atti persecutori in caso di reciprocità delle condotte vessatorie incombe al giudicante l’obbligo di una motivazione rafforzata.
La Suprema Corte ha ribadito il principio, secondo il quale la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude a priori la configurabilità del delitto di atti persecutori, incombendo, in tali ipotesi, sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell’evento di danno, ossia dello stato d’ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l’incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita (Sez. 5, n. 42643 del 24/06/2021, Rv. 282170).
Fatta la premessa gli Ermellini hanno sottolineato che nel caso esaminato il giudicante ha ritenuto non credibili le persone offese anche laddove le stesse hanno affermato di aver dovuto alterare le loro abitudini di vita o di temere per la propria incolumità, in quanto, non è sufficiente indicare di essere impauriti o timorosi se risultano comportamenti aggressivi e modalità di fatto incoerenti con la prospettata ansia e paura.
La Suprema Corte chiosa ricordando che, in caso di stalking, la configurabilità viene meno se è dimostrata la reciprocità delle condotte vessatorie e la insussistenza dell’evento danno (ansia o paura).
