Avvocati: patrocinio a spese dello Stato e compensazione contributi previdenziali; la guida del Mef per procedere (di Riccardo Radi)

Pubblichiamo in calce al post la guida per procedere alla compensazione dei contributi previdenziali con i crediti vantati per il patrocinio a spese dello Stato.

Con l’articolo 1, comma 860, della legge 197/22 (Legge di Bilancio 2023) si è stabilito di incrementare la dotazione finanziaria del fondo previsto dalla legge 208/15 che consente la compensazione: 10 milioni di euro per gli anni compresi tra il 2016 e il 2022 e 40 milioni di euro a partire dal 2023.

La modalità è tramite F24 per il pagamento dei contributi previdenziali degli avvocati che consente la compensazione con i crediti da gratuito patrocinio sulla base di una convenzione sottoscritta il 26 novembre 2020 fra la Cassa forense e l’Agenzia delle entrate.

I professionisti possono esercitare l’opzione di utilizzo del credito in compensazione attraverso la piattaforma dei crediti commerciali attivata dal Mef, certificando che è avvenuta la liquidazione con decreto di pagamento da parte dell’autorità giudiziaria ex articolo 82 Testo Unico Spese di Giustizia ma che la relativa somma non risulta accreditata (in allegato la guida per gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato realizzata dalla Ragioneria generale dello Stato).

Per procedere si ricordano le date del primo marzo e del trenta aprile di ogni anno il legale deve emettere una fattura registrata sulla piattaforma ad hoc per poter accedere alla compensazione dei crediti, che richiede l’uso del pagamento dei contributi previdenziali con il modello F24 (il codice tributo è sempre 6868).
Possono essere compensati soltanto i crediti per i quali non è stata proposta l’opposizione ai sensi dell’articolo 170 Testo Unico Spese di Giustizia.