Uno non vale l’altro.
La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 4778/2023 ha stabilito che in tema di difesa d’ufficio, l’irrituale sostituzione del difensore d’ufficio originariamente nominato, senza che ricorrano le condizioni previste dall’art. 97, commi 4 e 5, cod. proc. pen., determina la nullità degli atti successivi solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa.
La Suprema Corte ha esaminato la questione relativa alle conseguenze della sostituzione del difensore di ufficio da quello originariamente designato per effetto di nomina disposta al di fuori delle ipotesi di sostituzione tassativamente indicate nell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., che sono il mancato reperimento o comparizione ovvero l’abbandono della difesa (Sez. Un. n. 35402 del 9/7/2003, Rv. 225363).
La cassazione ricorda che è ammessa la rinnovazione della nomina del difensore di ufficio in persona di soggetto diverso da quello originariamente designato quando quest’ultimo non si sia in concreto attivato svolgendo alcuna incombenza difensiva, giacché la sostituzione assicura la possibilità effettiva di assistenza per gli atti processuali ancora da compiere (Sez. 3, n. 24334 del 11/5/2004, Rv. 228974 in un caso in cui il decreto di citazione a giudizio era stato notificato a difensore di ufficio diverso da quello al quale era stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini).
Ancora, si è stabilito che l’inosservanza della norma di cui al quinto comma dell’art. 97 cod. proc. pen., secondo cui il difensore di ufficio può essere sostituito solo per giustificato motivo, determina nullità solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa, conseguendone la legittimità della designazione di un difensore diverso da quello originariamente nominato allorquando quest’ultimo non abbia svolto alcuna attività defensionale, anche se non ricorrono le condizioni per la sua sostituzione ai sensi dell’art. 97, comma quarto e quinto cod. proc. pen. (così Sez. 1, n. 1616 del 2/12/2004 dep. il 2005, Rv. 230651, che richiama le conformi Sez. 1 n. 1617 del 2/12/2004, depositata nel 2005, non massimata e Sez. 1, n. 1618 del 2/12/2004, depositata nel 2005, non massimata, che, in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio l’ordinanza con la quale il giudice di merito aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio perché, l’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. era stato notificato a difensore diverso da quello nominato nella fase delle indagini preliminari, conforme anche Sez. 1, n. 6921 del 13/1/2006, Rv. 233576).
In tema di difesa d’ufficio, in altri termini, è illegittima perché lesiva del diritto di difesa la sostituzione, senza giustificato motivo, del difensore nominato che abbia effettivamente esercitato il suo ufficio e svolto in concreto attività a favore dell’imputato, ma non vi è, invece, motivo di mantenere ferma la nomina del difensore designato, quando questi non si sia in concreto attivato, svolgendo una qualche incombenza difensiva (cfr. anche Sez. 1, n. 19037 del 17/3/2005, Rv. 231581).
In questo caso, infatti, non opera il principio della immutabilità della difesa sino alla eventuale dispensa dall’incarico o nomina fiduciaria, ma viene ancor più assicurata una concreta difesa per gli atti processuali ancora da compiersi (Sez. 3, n. 25812 del 7/6/2005, Rv. 231816).
Chiosa la cassazione ritenendo condivisibile l’approdo giurisprudenziale che ritiene essere legittima la sostituzione del difensore d’ufficio che non abbia svolto alcuna incombenza difensiva e non si sia attivato in favore del proprio assistito (così Sez. 1, n. 24582 del 28/5/2009, Adil Rv. 243820 e Sez. 4, n. 1245 del 23/11/2017, dep. 2018, Rv. 271937.
