L’archiviazione preclude il risarcimento del danno da illecito penale (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 3 con l’ordinanza numero 4230 del 10 febbraio 20023 ha stabilito che sussiste la responsabilità civile solo se c’è un fatto che corrisponde alla fattispecie penale anche nell’elemento soggettivo.

La Suprema Corte ha premesso che nel caso di specie la domanda di risarcimento è stata formulata dal ricorrente adducendo un danno da reato, ossia un danno derivante da una calunnia perpetrata ai suoi danni.

Premesso che il danno non patrimoniale può derivare anche da condotte che non costituiscono reato, il punto è che quando si chiede il risarcimento del danno da reato, l’illecito penale deve sussistere in ogni suo elemento costitutivo.

Altra questione è ovviamente quella della configurabilità in astratto o in concreto di un reato: ai fini della responsabilità da reato è sufficiente che quest’ultimo sia accertato in astratto nel senso che non occorre che sia in concreto punibile o che ci sia stato un accertamento da parte del giudice penale (Cassazione civile n. 3371/2020).

Pertanto, che il reato non debba essere in concreto punibile non toglie che debba comunque essere configurabile, ossia completo in ogni suo elemento costitutivo.

Nel caso esaminato la Suprema Corte ha stabilito che dopo la definitiva archiviazione della querela ai suoi danni, il soggetto querelato non ottiene il risarcimento dei danni per la denuncia ingiusta laddove manca il dolo della querela, dovendosi ritenere che il danno da reato presupponga un reato compiuto, dunque che la condotta del danneggiante integri gli estremi di un reato in ogni suo elemento costitutivo.

L’archiviazione in sede penale, preclude al querelato il risarcimento dalla persona che pure lo ha denunciato ingiustamente.

Tutto ciò perché manca il dolo della calunnia e dunque il danno da reato: il delitto di cui all’articolo 368 Cp ha natura dolosa e affinché sussista la responsabilità civile da calunnia occorre un fatto che corrisponde alla fattispecie penale anche quanto all’elemento soggettivo.