Attendibilità dei testimoni vulnerabili nei reati sessuali: indicazioni dalla cassazione (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 4928/2023 ha stabilito che l’attendibilità delle persone offese nei reati sessuali deve essere valutata in senso globale, tenendo conto di tutte le dichiarazioni e circostanze del caso concreto e di tutti gli elementi acquisiti al processo.

In particolare, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali del minore persona offesa di reati sessuali presuppone un esame della sua credibilità in senso onnicomprensivo, dovendo tenersi conto a tal riguardo dell’attitudine, in termini intellettivi ed affettivi, a testimoniare, della capacità a recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle, delle condizioni emozionali che modulano i rapporti col mondo esterno, della qualità e natura delle dinamiche familiari e dei processi di rielaborazione delle vicende vissute, con particolare attenzione a certe naturali e tendenziose affabulazioni (Cassazione sezione 3 numero 29612 del 05.05.2020, Rv 247740).

La Suprema Corte ricorda che in tema di violenza sessuale sui minori, la valutazione sull’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima deve tenere conto non solo della loro intrinseca coerenza, ma anche di tutte le altre circostanze concretamente idonee ad influire su tale giudizio, ivi inclusa la verifica sull’incidenza di plurime audizioni della persona offesa in punto di usura della fonte dichiarativa (Cassazione sezione 3 numero 46592 del 02.03.2017, Rv 271064).

Va altresì ricordato che i protocolli prescritti dalla Carta di Noto si risolvono in meri suggerimenti diretti a garantire l’attendibilità delle dichiarazioni e la protezione psicologica del minore; pur non dettando regole di valutazione cogenti, rappresentano un importante strumento di verifica dei dati probatori acquisiti al processo, ma la loro inosservanza non determina nullità né inutilizzabilità della prova (Cassazione sezione 3 numero 15737 del 15.11.2028, depositata nel 2019, L. Rv 275863).

La cassazione evidenzia che alla luce degli elementi di fatto riportati nelle sentenze di merito, emerge la sussistenza di molteplici fattori di rischio idonei a inficiare l’attendibilità della minore, costituiti principalmente dal conflitto genitoriale, dalla situazione della minore quando si trovava dalla nonna e dalle plurime ripetizioni delle dichiarazioni accusatorie a vari interlocutori (madre, nonna, polizia giudiziaria, magistrati).

Chiosa la cassazione che in tema di reati sessuali, una volta accertata la capacità di comprendere e riferire i fatti della persona offesa minorenne, la sua deposizione deve essere inquadrata in un ampio contesto sociale, familiare e ambientale, al fine di escludere l’intervento di fattori inquinanti in grado di inficiarne la credibilità (Cassazione sezione 3, n. 8057 del 06.12.2012, depositata 2013, V. Rv 254741).

Nel caso esaminato la narrazione della vittima era stata condizionata da un clima di contrapposizione tra i genitori, che aveva generato il pericolo di possibili costruzioni colpevoliste in danno dell’imputato; occorre pertanto accertare con il massimo scrupolo il complesso delle situazioni che attingono la sfera interiore del minore, il contesto delle relazioni con l’ambito familiare ed extrafamiliare e i processi di rielaborazione delle vicende vissute (Cassazione sezione 3, n. 39994 del 26.09.2007, Rv 237952).

Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in materia, nel caso concreto cade l’accusa di violenza sessuale per il padre quando i conflitti con l’ex fanno sospettare una contaminazione sui racconti della figlia minore per le manipolazioni da parte della madre e della nonna.