Registrazione conversazione tra presenti: il discrimine che la rende inutilizzabile (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 26234/2022 ha esaminato la questione relativa alla utilizzabilità della registrazione della conversazione tra presenti in caso di temporanea assenza del “registrante”.

La Suprema Corte premette che risulta pacifica in giurisprudenza la utilizzabilità (quale documentazione di dati acquisiti fuori dal processo) delle conversazioni spontaneamente captate da uno dei presenti all’insaputa degli altri (Sez. 5, n. 13810/2019, seguita da Sez. 2, n. 26766, del 6/7/2020, Rv. 279653, che si richiama anche per l’attenta analisi delle fonti sovranazionali e dei numerosi precedenti di legittimità conformi; Sez. 2, n. 12347, del 10/2/2021, Rv. 280996).

Non si versa infatti, nella fattispecie, in alcuno dei casi di incertezza interpretativa sulla utilizzabilità di quanto registrato da uno dei colloquianti su indicazione o su preciso incarico della polizia giudiziaria, che fornisce all’uopo anche gli strumenti atti alla registrazione.

Il fatto verificatosi, alla luce della sua reale dinamica, non può farsi rientrare nella casistica della documentazione di un atto di indagine, come tale sottoposto al regime autorizzatorio invocato: in particolare, risulta che la persona offesa registrò le conversazioni intrattenute con gli imputati del tutto spontaneamente, senza che la polizia giudiziaria svolgesse nell’occorso alcun atto “captativo” di indagine, né fu la p.g. a sollecitare la persona offesa a “percorrere” lo strumento della registrazione, tampoco fu la p.g. ad offrire un apparecchio registratore.

Pertanto, la successiva estrazione del dato digitale può ritenersi mera forma di documentazione di un fatto storico, utilizzabile quale prova documentale di fatto accaduto in presenza, tra persone che peraltro non intendevano (recte, non intendevano tutte) confinare il loro colloquio in una dimensione esclusivamente privata (così, Sez. 2, n. 50986 del 06/10/2016, Rv. 268730; cfr. anche, Sez. 6, n. 1422 del 03/10/2017, dep. 2018, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 53375 del 05/10/2017, Rv. 271656; Sez. 5, n. 41421 del 11/06/2018, Rv. 275111; Sez. 5, n 13810 del 11/02/2019, Rv. 275237; Sez. 6, n. 5782 del 17/12/2019, Rv. 278452).

Il dato della presenza costante al colloquio in autovettura del soggetto “registrante”, ancorché talvolta silente non inficia l’utilizzabilità della registrazione della conversazione.

Il consolidato principio per cui la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce – sempre che non si tratti della riproduzione di atti processuali – prova documentale secondo la disciplina dell’art. 234 c.p.p., costituendo una forma di mera memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio e altro, Rv. 225466).

Ed in tal senso va ribadito che è utilizzabile per l’adozione di una misura cautelare personale la registrazione delle conversazioni intervenute fra la persona offesa ed alcuni degli indagati, effettuata tramite il telefono cellulare della predetta lasciato all’uopo in funzione (Sez. 1, n. 14829 del 19/02/2009, Rv. 243741).

Va però precisato che tale registrazione costituisce nella sua integralità prova documentale non riconducibile alla nozione di intercettazione se viene accertato che colui che l’ha effettuata in maniera clandestina abbia effettivamente e continuativamente partecipato o assistito alla conversazione registrata.

È in altri termini da escludere che possa assumere tale natura la captazione nella parte eseguita mentre il suo autore non è stato presente alla conversazione, perché eventualmente escluso dal luogo in cui la stessa è proseguita in sua assenza e dove, invece, è rimasto in funzione lo strumento di registrazione all’insaputa dei conversanti.

È infatti evidente che in tal caso questi ultimi hanno inteso colloquiare in maniera riservata, escludendo soggetti terzi.

Conseguentemente l’eventuale registrazione occulta della conversazione deve intendersi effettuata, a partire dall’allontanamento del suo autore, da chi era “estraneo” alla medesima ed è quindi riconducibile per tale segmento alla nozione di intercettazione, che, in quanto abusiva, deve ritenersi inutilizzabile.