Impugnazione telematica: valido l’atto che non è nativo digitale se ha la firma elettronica (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 5744 depositata oggi 10 febbraio ha stabilito che è valido l’atto di impugnazione che non è nativo digitale se c’è la firma elettronica.

La Suprema Corte ha ritenuto che l’impugnazione, frutto della scansione di un’immagine, è valida anche se le norme sul processo penale telematico prevedono che il “documento informatico” è quello trasformato direttamente in pdf dal programma di videoscrittura.

L’importante è che via sia la firma digitale del difensore che fuga ogni dubbio sulla provenienza dell’atto.

Si evidenzia nella decisione che non esiste una sanzione ad hoc che determina l’inammissibilità dell’atto confezionato con un passaggio in più nel provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del ministero della Giustizia (DGSIA) che dà attuazione all’articolo 24, commi 4 e 6 bis, del dl ristori, il decreto legge 137/20, convertito dalla legge 176/20 durante l’emergenza Covid-19.