Fotogrammi estrapolati da videoregistrazioni e la testimonianza in ordine al loro contenuto da parte della P.G. (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 5652 depositata il 9 febbraio 2023 ha stabilito che è legittima la testimonianza degli operatori di polizia giudiziaria sul contenuto dei fotogrammi estrapolati da videoregistrazioni anche nel caso di loro mancata produzione.

La Suprema Corte ha precisato che le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità (Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020, Rv. 279345).

In questo senso, Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco; Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020, Comune, Rv. 279776; Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020, Rv. 279345; Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 2017, Rv. 268787.

Secondo tale ultima, condivisibile decisione, le videoriprese effettuate, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al di fuori e prima dell’instaurazione del procedimento penale non sono prove atipiche, ma documenti, acquisibili senza la necessità dell’instaurazione del contraddittorio previsto dall’art. 189 cod. proc. pen., cosicché, nel caso di mancata acquisizione delle stesse, deve ritenersi legittima la testimonianza resa dagli operatori di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo.

E, ancora, che il riconoscimento dell’imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Rv. 277013).