Domanda di tutela del credito ipotecario inciso da confisca penale allargata: per la Corte costituzionale è illegittimo che il relativo termine decorra prima dell’entrata in vigore della norma che lo regola innovativamente (di Vincenzo Giglio)

Segnaliamo ai lettori, in attesa di un contributo più articolato, che la Corte costituzionale (presidente Sciarra, relatore Amoroso), con la sentenza n. 18/2023 pubblicata oggi, ed allegata in calce al post, in accoglimento di una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla prima sezione penale della Corte di cassazione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 37, primo periodo, della legge n. 161 del 2017, nella parte in cui – nel prevedere che le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 194 a 206, della legge n. 228 del 2012 si interpretano nel senso che si applicano anche con riferimento ai beni confiscati, ai sensi dell’art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, come convertito, con successive modificazioni – non esclude che il termine di decadenza di cui all’art. 1, commi 199 e 205, della legge n. 228 del 2012, possa decorrere prima dell’entrata in vigore del menzionato art. 37, dovendo invece sempre iniziare a decorrere non prima della data di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017 che tale termine ha previsto, ossia non prima del 19 novembre 2017.