Documenti anonimi e loro utilizzabilità (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 5555 depositata l’8 febbraio 2023 ha stabilito che in tema di prove documentali, l’inutilizzabilità sancita dall’art. 240 cod. proc. pen. non si riferisce ai documenti anonimi in quanto tali, bensì a quelli contenenti dichiarazioni anonime, sicché la stessa impedisce non di accertare, come fatto storico, che un documento anonimo sia stato formato ed abbia un determinato contenuto, ma solo di utilizzarlo come fonte di prova di quanto rappresentato nelle dichiarazioni raccolte.

La Suprema Corte ha rimarcato che nel caso in esame la prova è costituita dalla registrazione di una telefonata pervenuta al 118 contenuta su un cd consegnato al teste I. dal responsabile di questo servizio pubblico e, ferme restando le considerazioni in ordine alla rilevanza probatoria di tale elemento, la mancata identificazione di questo soggetto non inficia l’utilizzabilità della registrazione, che può essere acquisita al processo ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen. come documento.

La difesa eccepiva la violazione dell’art. 240 cod. proc. pen. nella parte in cui è stato ritenuto utilizzabile il file audio della telefonata al servizio di emergenza, pur essendo rimasti ignoti gli interlocutori. Secondo la tesi difensiva tale file audio deve ritenersi inutilizzabile poiché è ignoto l’autore della registrazione.

La cassazione ha chiarito che in tema di prove documentali, l’inutilizzabilità sancita dall’art. 240 cod. proc. pen. non si riferisce ai documenti anonimi in quanto tali, bensì a quelli contenenti dichiarazioni anonime, sicché la stessa impedisce non di accertare, come fatto storico, che un documento anonimo sia stato formato ed abbia un determinato contenuto, ma solo di utilizzarlo come fonte di prova di quanto rappresentato nelle dichiarazioni raccolte. (Sez. 4 – , sentenza n. 34984 del 24/05/2022 Cc. dep. 21/09/2022 Rv. 283492 – 01 e sez.6, n.12655 del 26/02/2016, Rv.266950).